Art. 26. 
                       (Disposizioni diverse) 
1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del  Fondo
sociale europeo, i  soggetti  che  realizzano  azioni  di  formazione
professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per  le  predette
azioni, gli oneri per le integrazioni  salariali,  le  indennita'  di
mobilita' e le assicurazioni sociali obbligatorie,  previdenziali  ed
assistenziali, relativi  ai  lavoratori  coinvolti  nelle  azioni  di
formazione  professionale.  Tali   oneri   costituiscono   contributo
finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.