Art. 27. 
(Trattamenti di anzianita' e  ristrutturazioni  di  aziende  ad  alta
           capacita' innovativa e competitivita' mondiale) 
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali  caratterizzate  da
elevati livelli di innovazione, tecnologica, competitivita' mondiale,
capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
interessate da esigenze di ristrutturazione  e  riorganizzazione  con
adeguati programmi di sviluppo e di  investimenti,  che  possano  far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  ed  i  superstiti  almeno  trenta   anni   di   anzianita'
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo
comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile  1969,
n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di
richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento
di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22  citato  con
una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei  trentacinque
anni prescritto dalla disposizioni suddette,  ed  in  ogni  caso  non
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
e  quella  del  compimento  di  sessanta  anni,  se  uomini,   o   di
cinquantacinque anni se due. 
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, ovvero il  Ministro  delle  partecipazioni  statali
secondo  le  rispettive  competenze,  individua  i  criteri  per   la
selezione delle imprese di cui al  comma  1  e  determina,  entro  il
limite  massimo  di  undicimila  unita',  il   numero   massimo   dei
pensionamenti anticipati. 
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti
nelle ipotesi di cui  al  comma  1,  che  intendano  avvalersi  delle
disposizioni  del  presente   articolo,   presentano   programmi   di
ristrutturazione  e  riorganizzazione  e  dichiarano  l'esistenza   e
l'entita' delle eccedenze strutturali  di  manodopera,  richiedendone
l'accertamento da parte del  CIPE  unitamente  alla  sussistenza  dei
requisiti di cui al comma 1. 
4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo'  essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore  a  quello  delle
eccedenze accertate dal CIPE. 
I Lavoratori interessati sono  tenuti  a  presentare  all'impresa  di
appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della  facolta'  di
cui al comma 1, entro trenta giorni dalla  comunicazione  all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli  accertamenti  del  CIPE,  ovvero
entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni  di  anzianita'
di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni  dalla
scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in
deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il  numero  dei  lavoratori  che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera  una  selezione  in
base  alle  esigenze  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione.   Il
rapporto di lavoro dei  dipendenti  la  cui  domande  sono  trasmesse
all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del  mese  in  cui  l'impresa
effettua la trasmissione. 
5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti  per  ciascun
mese di anticipazione della  pensione,  una  somma  pari  all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una  somma  pari
all'importo  mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima  mensilita'.  L'impresa,  entro   trenta   giorni   dalla
richiesta da parte dell'INPS, e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, per ciascun dipendente  che  abbia  usufruito  del  pensionamento
anticipato di anzianita', un contributo  pari  al  trenta  per  cento
degli oneri complessivi di cui al presente  comma,  con  facolta'  di
optare per il  pagamento  del  contributo  stesso,  con  addebito  di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno,  in  un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a  quello  dei
mesi di anticipazione della pensione. 
6. La  facolta'  di  pensionamento  anticipato  di  cui  al  presente
articolo, nei limiti e con le modalita' indicati,  vale  fino  al  31
dicembre  1991  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese
industriali  del   settore   siderurgico   privato,   dalle   imprese
industriali  a  partecipazione  statale  del  settore   alluminio   e
produzione di allumina e di quella termoelettromeccanico, nonche' per
i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  cantieristico
privato, limitatamente  alle  imprese  di  costruzione,  riparazione,
demolizione e trasformazione navale. 
7. La facolta' di cui al  presente  articolo,  con  le  procedure,  i
limiti  e  le  contribuzioni  dal  medesimo  previsti,  e'   altresi'
esercitabile fino al 31 dicembre  1991,  ai  fini  del  conseguimento
della pensione di vecchiaia, con  una  maggiorazione  dell'anzianita'
assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento  della  normale
eta' per essa  prevista,  dai  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese
appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano  previsto
l'utilizzazione in accordi aziendali  o  di  comparto,  di  eta'  non
inferiore al cinquantacinque anni se uomini e ai  cinquanta  anni  se
donne e che possano far valere non meno di quindici anni e  non  piu'
di trenta anni di anzianita' contributiva. 
 
          Note all'art. 27:
          - Per il testo del  primo  comma,  lettere  a),  b)  e  c),
          dell'art. 22 della legge n. 153/1969 v. nota all'art. 19.
          -  Per il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 v. note
          all'art.  5.