Art. 28. 
         (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici) 
1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29
dicembre 1990  n.  407,  dei  posti  disponibili  presso  gli  uffici
pubblici situati nelle regioni del Centro Nord, e' elevata dal trenta
al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero  ore
beneficiari del trattamento stroardinario di  integrazione  salariale
da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono
altresi' stabiliti i criteri e le modalita'  per  l'attuazione  della
riserva. 
2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato  motivo,  non
rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro  di
cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori  stessi  nei  sei
mesi precedenti risulti ad una distanza  non  superiore  a  cinquanta
chilometri dalla sede  in  cui  e'  situato  l'ufficio  pubblico,  le
Commissioni regionali dispongono la decadenza  entro  novanta  giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale  e
la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa  integrazione  di
cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. 
 
          Note all'art. 28:
          -  Il  testo  dell'art. 1, comma 7, della legge n. 407/1990
          (Disposizioni diverse per  l'attuazione  della  manovra  di
          finanza pubblica 1991-1993) e' il seguente:
          "7.  Per  tutte  le  assunzioni  da  effettuarsi  ai  sensi
          dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei
          posti disponibili presso gli uffici situati  nelle  regioni
          del  centro-nord  si  applica,  per  tre anni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge una riserva  del  30
          per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti
          nelle  suddette  regioni  che  fruiscono a qualsiasi titolo
          dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
          piu' di dodici mesi, con  chiamata  da  apposite  liste  di
          lavoratori  in  cassa integrazione guadani. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri  del lavoro e della previdenza sociale del tesoro,
          sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente legge, i criteri e le modalita'
          per  l'iscrizione  nelle  predette  liste  dei   lavoratori
          beneficiari   del  trattamento  di  integrazione  salariale
          straordinaria  in  possesso  dei  prescritti  requisti  per
          l'accesso ai pubblici impieghi".