Art. 29. 
    (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico) 
1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a  carico
delle imprese dal medesimo  previste,  e'  esercitabile  fino  al  31
dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di  vecchiaia,
con una maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa  per  i  periodi
mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista,  dai
lavoratori  dipendenti  dalle   imprese   industriali   del   settore
siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui  all'articolo  1,
comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito,  con  le
modificazioni dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  dalle  imprese
produttrici di materiali refrattari,  dalle  imprese  produttrici  di
elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica  e  dalle
imprese  del  settore  cantieristico  pubblico,  limitatamente   alle
imprese di costruzione,  riparazione,  demolizione  e  trasformazione
navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'articolo  1,  primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5,
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che  possano  far
valere non meno di quindici  anni  di  anzianita'  contributiva,  nei
limiti di novemila unita'. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni  statali
sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del  predetto
limite numerico tra le aziende interessate. 
 
          Note all'art. 29:
          - Il testo dell'art. 1,  comma  2,  del  D.L.  n.  120/1989
          (Misure   di   sostegno   e   di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano di risanamento della siderurgia) e' il
          seguente:
          "2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli
          articoli 2 e 3 i dipendenti  delle  imprese  che,  da  data
          anteriore  al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo
          e prevalente attivita' di  servizio  e  manutenzione  negli
          stabilimenti  siderurgici  delle imprese di cui al comma 1,
          ivi comprese le  imprese  edili,  nonche'  le  imprese  che
          svolgono  attivita'  di produzione del carbone coke, per le
          quali intervenga il  positivo  accertamento  del  CIPI,  ai
          sensi  dell'articolo 2, comma quinto, lettera a) e c) della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, e  successive  modificazioni.
          Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso
          di  positivo  accertamento  da  parte  del  CIPI,  anche  i
          lavoratori che, occupati da data anteriore  al  1o  gennaio
          1988,   siano   complessivamente  passati  alle  dipendenze
          dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima
          nell'attivita' di servizio e manutenzione presso le imprese
          di cui al comma 1".
          -  Il  testo  dell'art.  1 comma 1, della legge n. 193/1984
          (Misura per la realizzazione del settore siderurgico  e  di
          intervento della GEPI S.p.A.) e' il seguente:
          "1.  Il  requisito  di eta' previsto dagli articoli 16 e 17
          della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  in  materia   di
          pensionamento  anticipato  e' stabilito in 50 anni di eta',
          per i lavoratori che alla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge, siano dipendenti delle aziende industriali
          del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo
          continuativo  e  prevalente   attivita'   di   servizio   e
          manutenzione  negli  stabilimenti siderurgici dalle aziende
          che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle
          aziende produttrici di materiali refrattari, dalle  aziende
          produttrici   di   elettrodi  di  grafite  artificiale  per
          l'industria siderurgica nonche' delle aziende che  occupano
          un  numero  di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la
          commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgi".
          - Il testo dell'art. 5,  comma  5,  del  D.L.  n.  536/1987
          (Fiscalizzazione  degli oneri sociali, proroga degli sgravi
          contributivi nel Mezzogiorno,  interventi  per  settori  in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il
          seguente:
          "5.  In  riferimento  all'articolo  1 della legge 31 maggio
          1984, n.  193, le donne dipendenti del settore  siderurgico
          possono  accedere al prepensionamentoanche se hanno un eta'
          inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai  47  anni,
          purche'   possano  far  valere  nell'associazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',  la   vecchiaia,   ed   i
          superstiti 300 contributi mensili ovvero i 1.300 contributi
          settimanali  di  cui,  rispettivamente,  alle tabelle A e B
          allegate al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          aprile  1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione
          del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987,  in
          8  miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa
          fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale  1987-1989  al
          capitolo  6859  dello stato di previsione del Ministero del
          Tesoro    per    il    1987,    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento:  "Modifiche ed integrazioni alla legge 27
          luglio 1978, n. 392 (equo canone).