Art. 29. (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico) 1. La facolta' di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con le modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di frafite artificiale per l'ndustria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) e' il seguente: "2. Possono altresi' essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonche' le imprese che svolgono attivita' di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1o gennaio 1988, siano complessivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nell'attivita' di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1". - Il testo dell'art. 1 comma 1, della legge n. 193/1984 (Misura per la realizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.) e' il seguente: "1. Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta', per i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica nonche' delle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgi". - Il testo dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 536/1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamentoanche se hanno un eta' inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purche' possano far valere nell'associazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero i 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6859 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone).