Art. 30. 
(Trasferimento  dell'iscrizione  alle   liste   di   collocamento   e
                     cancellazione dalle liste) 
1. Il comma 2 dell'articolo 16 legge  28  febbraio  1987,  n.  56  e'
sostituito dal seguente: 
"2. I lavoratori di  cui  al  comma  1  possono  trasferire  la  loro
iscrizione presso altra  circoscrizione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  4.  L'inserimento  nella  graduatoria  nella   nuova   sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato". 
2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 12. - (Cancellazione dalle  liste).  -  1.  Nei  confronti  del
lavoratore  che,  senza  giustificato  motivo,  non   risponda   alla
convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente  ai  suoi  requisiti  professionali,  la   commissione
circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti  all'indennita'  di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste". 
 
          Note all'art. 30:
          -  Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 56/1987
          (Norme sull'organizzazione del mercato del  lavoro)  e'  il
          seguente:
          "2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1 hanno facolta' di
          iscriversi nella  lista  di  collocamento  di  una  seconda
          circoscrizione,   anche   di   alta   regione,   mantenendo
          l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata  presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria".
          - Il testo dell'art. 12 della sopra citata legge n. 56/1987
          e' il seguente:
          "Art.  12  (Cancellazione  dalle liste). - 1. Nei confronti
          del  lavoratore  che  per  due  volte  consecutive,   senza
          giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero
          rifiuti   il   posto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
          corrispondente  ai  suoi   requisiti,   professionali,   la
          commissione  circoscrizionale,  dispone  la  decadenza  dal
          diritto all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione
          dalle liste".