Art. 31. 
 (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato) 
1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  11  trovano  applicazione,
ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a
decorrere dal primo gennaio 1989. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 luglio 1991 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI