Art. 31. (Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal primo gennaio 1989. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 luglio 1991 ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI