Art. 56. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Sino al decorso del termine di cui agli articoli  11,  comma  6,
24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di lavoro  e  i  dirigenti  sono
tenuti ad adottare le misure  necessarie  ad  evitare  un  incremento
anche temporaneo dell'esposizione  dei  lavoratori  al  piombo,  alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti  amianto,
ed al rumore.