Art. 58. 
                         Altri agenti nocivi 
  1. L'esposizione dei lavoratori alle  radiazioni  ionizzanti  resta
disciplinata dalle norme speciali vigenti. 
  2. Per quanto non espressamente o  diversamente  disciplinato,  per
gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti
ed in particolare quelle contenute nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. 
  3. Le disposizioni per la tutela della salute e  per  la  sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione  ad  agenti
chimici, fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono
adottate: 
    a) in conformita' alle misure di cui  all'art.  4  tenendo  conto
della  natura  dell'agente,  delle  conoscenze   tecnico-scientifiche
disponibili,  dell'intensita'  e  durata  dell'esposizione  e   della
gravita' del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o
totali quando il ricorso agli altri mezzi  disponibili  non  consenta
una protezione sufficiente; 
    b) tenendo conto, nella  fissazione  del  valore  limite  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato
dalla CEE; 
    c) stabilendo la conformita' delle  modalita'  e  dei  metodi  di
misurazione   e   campionatura   dell'agente   a   quelli    previsti
dall'allegato VIII e prevedendone la  modifica  nei  termini  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera d). 
  4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3  avviene  previa
consultazione  delle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.