Art. 35. (Prestiti partecipativi) 1. Gli istituti di credito mobiliare e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di societa' di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle societa' per azioni. A tali societa' si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. 2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo e' commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. 3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma. 4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata. 5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 35: - Si trascrive il testo dell'art. 2435 del codice civile: "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.". Si trascrive il testo dell'art. 1946 del codice civile: "Art. 1946 (Fideiussione prestata da piu' persone). - Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e garanzia di un medesimo debitore, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.". - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 679/1977 vedi note all'art. 26. - Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art. 15. - Per la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15. - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".