Art. 35. 
                      (Prestiti partecipativi) 
1. Gli istituti di credito mobiliare e le  societa'  finanziarie  per
l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere
prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e
di sviluppo delle piccole imprese,  come  definite  dall'articolo  1,
costituite in forma di societa' di capitali con capitale  sociale  di
ammontare non inferiore a quello previsto per la  costituzione  delle
societa' per azioni. A tali societa' si applicano  le  norme  di  cui
all'articolo 2435 del codice civile. 
2. Si considerano prestiti partecipativi i  finanziamenti  di  durata
non inferiore a quattro anni, nei quali una parte  del  corrispettivo
spettante  all'istituto  di  credito  mobiliare   o   alla   societa'
finanziaria  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  e'  commisurata  al
risultato economico dell'impresa finanziata. 
3. Per i prestiti partecipativi e'  dovuto  un  interesse  annuo  non
superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo  al  quale
si riferiscono  le  rate  di  ammortamento  del  prestito.  L'impresa
finanziata si obbliga, inoltre, a  versare  annualmente  al  soggetto
finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma  commisurata  al  risultato  economico  dell'esercizio,   nella
percentuale concordata  preventivamente  con  l'istituto  di  credito
mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo  sviluppo.
Nel conto dei profitti e delle perdite  dell'impresa  finanziata,  la
predetta somma costituisce oggetto di  specifico  accantonamento  per
onere, rappresenta  un  costo  e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del   reddito
dell'esercizio di competenza. Ad ogni  effetto  di  legge  gli  utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma. 
4. I prestiti partecipativi  possono  essere  assistiti  soltanto  da
garanzie personali, individuali o collettive, alle quali  si  applica
l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di  tali  garanzie
e' consentito l'intervento del Fondo  centrale  di  garanzia  di  cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni. La garanzia integrativa non opera  per  la  parte  dei
prestiti partecipativi che ecceda  il  triplo  del  patrimonio  netto
dell'impresa finanziata. 
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, le  modalita'  di  attuazione
del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le
operazioni  effettuate  nei  territori   di   cui   all'allegato   al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio  e  nei  territori  italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989  e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo  di  cui  al  citato
Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede
di   programmazione   delle   risorse   destinate   dalla   normativa
sull'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  alle   agevolazioni
finanziarie a sostegno del  sistema  produttivo.  In  sede  di  prima
applicazione della presente legge, gli eventuali  oneri  gravano  sui
fondi di cui alla legge 1 marzo 1986,  n.  64,  secondo  modalita'  e
criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  anche  ai   fini   delle
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 35:
          - Si trascrive il testo dell'art. 2435 del codice civile:
          "Art. 2435 (Pubblicazione del  bilancio).  -  Entro  trenta
          giorni  dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
          dalla  relazione  sulla  gestione,  dalla   relazione   del
          collegio   sindacale   e   dal   verbale   di  approvazione
          dell'assemblea, deve essere, a cura  degli  amministratori,
          depositata  presso  l'ufficio  del  registro delle imprese.
          Dell'avvenuto  deposito  deve  essere  fatta  menzione  nel
          Bollettino  delle  societa'  per azioni e a responsabilita'
          limitata.".
          Si trascrive il testo dell'art. 1946 del codice civile:
          "Art. 1946 (Fideiussione prestata da piu'  persone).  -  Se
          piu'  persone  hanno  prestato fideiussione per un medesimo
          debitore e garanzia di un medesimo  debitore,  ciascuna  di
          esse  e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato
          pattuito il beneficio della divisione.".
          - Per il testo dell'art. 20 della legge  n.  679/1977  vedi
          note all'art. 26.
          -  Per  il  regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
          -   La   legge   n.   64/1986  reca:  "Disciplina  organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".