Art. 35.
(Prestiti partecipativi)
1. Gli istituti di credito mobiliare e le societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere
prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e
di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'articolo 1,
costituite in forma di societa' di capitali con capitale sociale di
ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle
societa' per azioni. A tali societa' si applicano le norme di cui
all'articolo 2435 del codice civile.
2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata
non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo
spettante all'istituto di credito mobiliare o alla societa'
finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo e' commisurata al
risultato economico dell'impresa finanziata.
3. Per i prestiti partecipativi e' dovuto un interesse annuo non
superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale
si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa
finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto
finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una
somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella
percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito
mobiliare o la societa' finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo.
Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la
predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per
onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili
netti annuali si considerano depurati da detta somma.
4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da
garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica
l'articolo 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie
e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei
prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto
dell'impresa finanziata.
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione
del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le
operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede
di programmazione delle risorse destinate dalla normativa
sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni
finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima
applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui
fondi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo modalita' e
criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle
occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 35:
- Si trascrive il testo dell'art. 2435 del codice civile:
"Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio). - Entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel
Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata.".
Si trascrive il testo dell'art. 1946 del codice civile:
"Art. 1946 (Fideiussione prestata da piu' persone). - Se
piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo
debitore e garanzia di un medesimo debitore, ciascuna di
esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato
pattuito il beneficio della divisione.".
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 679/1977 vedi
note all'art. 26.
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
- La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".