Art. 17. 
 
  1. I contribuenti che, dalle domande di  rimborso  o  di  discarico
presentate dagli esattori delle imposte dirette o  dai  concessionari
per le quote ricevute in carico  dagli  stessi  esattori,  risultano,
alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  debitori  per
tributi  iscritti  a  ruolo  entro  il  31  dicembre  1989,   possono
estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad  un  sesto
dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento  degli
interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a
ruolo e non ancora pagati.  Il  versamento  deve  essere  effettuato,
contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal  comma  3,
al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271  del  25  novembre  1954,  e  non  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nell'articolo  97,  primo,  secondo,  terzo,
quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari  al
10 per cento  della  somma  riscossa,  da  trattenersi  all'atto  del
riversamento in tesoreria provinciale dello  Stato;  il  riversamento
deve essere effettuato  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti
dall'articolo 72 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43. 
  2. Al fine di  consentire  l'applicazione  della  disposizione  del
comma  1   gli   uffici   dell'Amministrazione   finanziaria   devono
trasmettere al competente concessionario del servizio di  riscossione
dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali,
non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della
presente legge, presentate: 
    a) dagli esattori delle imposte dirette; 
    b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai  cessati
esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze  5  dicembre
1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella  Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990. 
  3. Le domande di cui ai  comma  2  devono  essere  trasmesse  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con apposito verbale  di  consegna.  I  concessionari,  entro  trenta
giorni successivi alla consegna, informano  i  contribuenti  indicati
nelle domande che, entro il 31  maggio  1992,  possono  sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni
di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve  indicare  la
somma  risultante  dall'applicazione  dei   criteri   automatici   di
definzione. I concessionari devono adottare, altresi', idonee  misure
per la diffusione, nell'ambito della propria concessione,  di  quanto
prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con  particolare
riferimento  ai  termini,  alle  modalita'  ed  agli   effetti,   per
consentire ai contribuenti di avvalersene  agevolmente.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il  modello
dell'atto di definizione nonche' la  distinta  ed  il  bollettino  di
conto corrente postale per l'effettuazione del versamento. 
  4.  Nei  confronti  dei  contribuenti  indicati  nelle  domande  di
rimborso e di discarico che non hanno  estinto  il  debito  entro  il
termine stabilito dal comma 3,  il  concessionario  del  servizio  di
riscossione dei tributi e' autorizzato, fino al 31 dicembre  1996,  a
riprendere gli atti esecuvi secondo  le  disposizioni  contenute  nel
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, e  successive  modificazioni,  in  luogo  dell'esattore
delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i  relativi  ruoli
di riscossione; se  il  versamento  e'  stato  effettuato  in  misura
inferiore a quanto  previsto  dal  comma  1  il  concessionario  deve
proseguire gli atti esecutivi per  il  recupero  della  somma  ancora
dovuta per le riscossioni coattive previste  dal  presente  articolo.
Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di
cui all'articolo 64 dello stesso decreto e'  elevato  al  triplo.  Ai
concessionari com- pete un compenso pari ad  un  quinto  delle  somme
riscosse coattivamente. Il  servizio  di  riscossione  e'  effettuato
secondo le seguenti modalita': 
    a) il concessionario e' tenuto a  presentare,  all'intendenza  di
finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo
delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi; 
    b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, e'  tenuto  al
rilascio di una quietanza conforme al modello approvato  con  decreto
del Ministro delle finanze; 
    c)  il  concessionario  e'  tenuto  a  presentare  il  rendiconto
trimestrale delle riscossioni; 
    d) il versamento delle somme riscosse e' effettuato ai sensi  del
comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43; 
    e) nel caso di infruttuosa  o  insufficiente  esecuzione  non  si
applicano le disposizioni contenute nel titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 
  5. Il Ministro delle  finanze  emana,  entro  il  31  maggio  1992,
apposito decreto per ottenere tutte  le  informazioni  relative  alle
operazioni finanziarie compiute  negli  ultimi  cinque  anni  e  alla
detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti  di  cui  al
comm 4 per il recupero delle somme ivi previsto. 
  6. Entro  il  30  giugno  1992  i  concessionari  del  servizio  di
riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che
ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico  un  elenco  degli
atti  sottoscritti  dai  contribuenti  e  dei   relativi   versamenti
effettuati; copia  dell'elenco  viene  inviata  dalle  intendenze  di
finanza al Servizio centrale della riscossione. 
  7. Per effetto della trasmissione delle domande di  rimborso  e  di
discarico previste  dal  comma  2,  gli  uffici  dell'Amministrazione
finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di  loro  competenza
in  materia  di  rimborso  e  discarico  di   quote   inesigibili   e
l'intendente di finanza liquida, con  apposito  decreto  da  emanarsi
entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle  imposte  dirette  le
somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per  inesigibilita'
al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo
93 del testo unico delle leggi sui servizi  della  riscossione  delle
imposte  dirette,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo  119  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che  assumono
il valore di provvedimenti di rimborso definitivi.  Il  provvedimento
di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per  la
compensazione con i versamenti di cui  agli  articoli  72  e  73  del
predetto decreto  n.  43  del  1988,  da  effettuarsi  da  parte  dei
concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono
a riversare le somme agli esattori aventi titolo. 
  8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione  dei
tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio
e centro dell'Amministrazione  finanziaria,  alle  conservatorie  dei
pubblici  registri  immobiliari  e  mobiliari  ed  alle   camere   di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  con  facolta'  di
prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i  contribuenti
per i quali si procede ai sensi  del  presente  articolo  nonche'  di
ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1°  marzo
1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le  disposizioni
occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo;
il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nei
confronti  dei  crediti  di  enti  impositori  diversi  dallo  Stato,
dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette. 
  10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso  e
di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei
termini e con le modalita' previste nel presente articolo, contenente
l'ammontare delle somme dovute e versate, e' reso  pubblico  e  viene
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.