Art. 34.
(Regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle  scissioni, ai
   conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa'
   di  Stati  membri diversi: criteri di delega. Delega in materia di
   regime fiscale da applicare alle scissioni di societa' nazionali)
  1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  90/434/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
  a)  applicazione  delle  disposizioni della direttiva alle societa'
per  azioni,  societa'  in  accomandita  per   azioni,   societa'   a
responsabilita'  limitata,  nonche' agli enti pubblici e privati, che
hanno per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali,   soggetti   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
giuridiche;
  b)  le  operazioni  di  fusione,  di  conferimento  d'attivo  e  di
scissione,   come  definite  dalla  direttiva,  siano  improntate  al
principio  di  neutralita'  fiscale,  limitatamente   agli   elementi
dell'attivo  e  del  passivo  effettivamente  connessi  alla  stabile
organizzazione  sita  nel  territorio  dello  Stato  della   societa'
conferitaria;
  c)  gli  elementi  dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto
della  fusione  o  della  scissione  o  del   conferimento   d'attivo
mantengano  i  valori  fiscali  che  avevano presso la societa' fusa,
scissa o  conferente  e  siano  fiscalmente  irrilevanti  l'eventuale
iscrizione  di  avanzi  e disavanzi di fusione, nonche' l'imputazione
del disavanzo al valore iscritto in bilancio dei beni stessi;
  d) gli accantonamenti  o  le  riserve  regolarmente  costituiti  in
franchigia  di  imposta,  salvo  quelli  provenienti  da stabilimenti
permanenti all'estero, siano mantenuti alle stesse  condizioni  dalla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato della societa'
conferitaria;
  e) il riporto delle perdite fiscali della societa' fusa o scissa da
parte  della  stabile  organizzazione sita nel territorio dello Stato
della   societa'   conferitaria   venga   consentito    limitatamente
all'ammontare  della  differenza  tra  gli elementi dell'attivo e del
passivo effettivamente connessi  alla  stabile  organizzazione  della
societa' conferitaria sita nel territorio dello Stato;
  f) per le operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo o
scambio  di  azioni,  l'assegnazione  di  titoli  rappresentativi del
capitale sociale della societa' beneficiaria o acquirente ad un socio
della societa' conferente o acquistata in cambio dei titoli da questo
posseduti  sia  fiscalmente  irrilevante,  sempreche'  il  socio  non
assegni  ai  titoli  ricevuti in cambio un valore fiscale superiore a
quello che i titoli scambiati avevano prima di dette operazioni e che
sia assoggettato a tassazione  dell'eventuale  conguaglio  in  denaro
percepito;
  g) nel caso in cui fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di
un  conferimento  d'attivo  o  di  una  scissione  figuri una stabile
organizzazione della societa' conferente, lo Stato ha il  diritto  di
tassare  gli  utili  o le plusvalenze emergenti dal realizzo di detta
stabile  organizzazione,  a  condizione  che  ammetta  in   deduzione
l'imposta  che  la  societa'  conferente  avrebbe dovuto pagare nello
Stato estero in cui e' situata la stabile organizzazione  in  assenza
delle norme della direttiva in esame;
  h)  il  trasferimento di stabile organizzazione sita nel territorio
dello Stato di societa' estera sia neutrale fiscalmente.
  2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di  un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi recanti norme occorrenti per disciplinare il  re-
gime  fiscale  da  applicare  alle scissioni di societa' nazionali. I
decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto  dell'articolo  14
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia  e  del
tesoro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
  a) attribuire a ciascuna partecipazione ricevuta in cambio dai soci
della  societa'  scissa  un  valore fiscalmente uguale a quello della
partecipazione originaria;
  b) gli elementi dell'attivo e del passivo  trasferiti  per  effetto
della  scissione  non  generano  in capo alla societa' estinta ovvero
alla societa' che trasferisce parte del patrimonio sociale,  realizzi
ne'  distribuzione  di  plusvalenze  o  minusvalenze  dei  beni della
societa' scissa comprese quelle relative alle rimanenze e  al  valore
di avviamento;
  c)  gli  elementi  dell'attivo e del passivo trasferiti per effetto
della scissione devono mantenere i valori fiscali che avevano  presso
la societa' scissa;
  d)  le  riserve  e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel
bilancio della societa' scissa,  devono  essere  ricostituiti,  sulla
base  dei  criteri  desumibili  dall'articolo 123, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei bilanci delle societa'
che   ricevono    il    trasferimento    del    patrimonio    sociale
proporzionalmente  alla  quota  di  patrimonio sociale della societa'
scissa a ciascuna di esse spettante;
  e) le perdite fiscali formatesi nel quinquennio anteriore alla data
da cui ha effetto la scissione sono riportabili da parte di  ciascuna
societa'  cui  e'  trasferito  il  patrimonio  sociale della societa'
scissa, proporzionalmente alla  quota  di  patrimonio  sociale  della
societa' scissa a ciascuna di esse spettante;
  f)  irrilevanza  dell'avanzo  e  del disavanzo iscritto nei bilanci
delle societa' a cui viene trasferito  il  patrimonio  sociale  della
societa'  scissa,  dell'avanzo o disavanzo conseguente al rapporto di
cambio delle azioni o quote o all'annullamento delle azioni  o  quote
di  alcuna  delle  societa'  partecipanti alla scissione possedute da
altre, tranne che per il disavanzo derivante dalla differenza tra  il
costo   delle   azioni  o  quote  delle  societa'  partecipanti  alla
scissione, annullate per effetto  della  scissione  medesima,  ed  il
valore  del  patrimonio  netto delle societa' stesse risultante dalle
scritture  contabili.  Tale  disavanzo  puo'  essere  utilizzato  per
l'iscrizione di plusvalenze non imponibili sui beni provenienti dalla
societa' scissa;
  g)  previsione  della  retroattivita',  ai  fini  delle imposte sui
redditi, degli effetti della scissione e decorrenza degli  stessi  da
una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e' chiuso l'ultimo
esercizio di ciascuna delle societa' partecipanti alla scissione.
  h) disapplicazione o revoca dei benefici fiscali alle operazioni di
fusione, scissione o scambio  di  azioni,  se  dette  operazioni  tra
societa'  o  enti  di Stati membri diversi sono poste in essere senza
valide  ragioni  economiche  ed  allo  scopo  esclusivo  di  ottenere
fraudolentemente un risparmio di imposta.
 
          Note all'art. 34:
            -  La  direttiva  CEE n. 90/434 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 225 del  20
          agosto  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  83 del 28 ottobre  1990,  2a  serie
          speciale.
            -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988. L'art. 14
          recita:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
            4.   In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
            - Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 1986. L'art. 123
          recita:
            "Art. 123 (Fusione di societa'). - 1. La fusione tra piu'
          societa' non costituisce realizzo ne'  distribuzione  delle
          plusvalenze  e  minusvalenze  dei beni delle societa' fuse,
          comprese quelle relative alle  rimanenze  e  il  valore  di
          avviamento.  Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle
          situazioni  patrimoniali  prescritte  dall'art.  2502   del
          codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
            2.   Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante non si tiene  conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del  rapporto  di   cambio   delle   azioni   o   quote   o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa' fuse  possedute  da  altre,  e  delle  plusvalenze
          iscritte  in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza
          della differenza tra il costo delle azioni  o  quote  delle
          societa'  incorporate annullate per effetto della fusione e
          il valore del patrimonio netto risultante  dalle  scritture
          contabili.
            3.  Dalla  data  in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante dalla  fusione  o  incorporante  subentra  negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi alle imposte sui redditi, salvo  quanto  stabilito
          nei commi 4 e 5.
            4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate concorrono a
          formare il reddito della societa' risultante dalla  fusione
          o  incorporante  se  e  nella misura in cui non siano stati
          ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione  non  si
          applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione
          i  quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o
          aumento di capitale per  ammontare  superiore  al  capitale
          complessivo  delle  societa'  partecipanti  alla fusione al
          netto delle quote del capitale di  ciascuna  di  esse  gia'
          possedute  dalla stessa o da altre, concorrono a formare il
          reddito  della  societa'   risultante   dalla   fusione   o
          incorporante  in  caso  di  distribuzione  dell'avanzo o di
          riduzione  del  capitale   per   esuberanza;   quelli   che
          anteriormente  alla fusione sono stati imputati al capitale
          delle societa' fuse o incorporate si  intendono  trasferiti
          nel  capitale  della  societa'  risultante  dalla fusione o
          incorporante e concorrono a formare il reddito in  caso  di
          riduzione del capitale per esuberanza.
            5.   Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
          2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti
          e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori
          alla  data  cui si riferisce la situazione stessa, e sempre
          che dal conto dei profili e delle perdite della societa' le
          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio
          precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
          risulti un ammontare di ricavi, di cui  all'art.  2425-bis,
          parte  prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle
          spese per prestazioni  di  lavoro  subordinato  e  relativi
          contributi, di cui, all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3,
          del  codice  civile,  superiore  al  40 per cento di quello
          risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
          Se le azioni o quote  della  societa'  la  cui  perdita  e'
          riportabile  erano  possedute dalla societa' incorporante o
          da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non
          e' comunque  ammessa  in  diminuzione  fino  a  concorrenza
          dell'ammontare   complessivo  della  svalutazione  di  tali
          azioni o quote effettuata ai fini della determinazione  del
          reddito  dalla  societa' partecipante o dall'impresa che le
          ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la
          perdita e prima dell'atto di fusione, e  delle  plusvalenze
          di  cui  al  comma  2  iscritte nel bilancio della societa'
          risultante dalla fusione o incorporante.
            6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate  relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la data in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'  determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',  in  base  alle  risultanze di apposito conto dei
          profitti e delle perdite.
            7. L'atto di fusione puo' stabilire  che  ai  fini  delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrono da
          una data non  anteriore  a  quella  in  cui  si  e'  chiuso
          l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incor-
          porate  o  a  quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso
          l'ultimo esercizio della societa' incorporante".