Art. 36. (Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi: a) l'accertamento della quantita' imponibile dovra' essere effettuato sul prodotto finito; b) l'aliquota dovra' essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unita' di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire; c) l'accertamento dovra' essere eseguito secondo le modalita' tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunita' economica europea.