Art. 35. 
     (Regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di 
                  Stati membri: criteri di delega) 
   1. L'attuazione della direttiva del  Consiglio  90/435/CEE  dovra'
avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: 
     a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa'
per  azioni,  societa'  in  accomandita  per   azioni,   societa'   a
responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e  privati,  che
hanno per oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali,  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle   persone
giuridiche; 
     b) previsione del  riconoscimento  della  qualita'  di  societa'
madre alle societa' o  enti  residenti  di  uno  Stato  membro  della
Comunita' che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di  una
societa' residente in un altro Stato membro non inferiore al  25  per
cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto
non inferiore ad un anno; 
     c)  coordinamento  delle  emanande   disposizioni   con   quelle
contenute nel testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
adottando  l'esenzione   dall'imposizione   ordinaria   degli   utili
distribuiti da una societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla
societa'    madre    italiana,    fermo    restando     il     potere
dell'Amministrazione  finanziaria  di  disapplicare  o   revocare   i
benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al  re-
gime della ritenuta alla fonte previsto dalla  lettera  d).  Ai  fini
della maggiorazione di conguaglio  i  predetti  utili  si  aggiungono
all'importo  distribuibile  senza  applicazione  della  maggiorazione
stessa; 
     d) modifiche alla disciplina  del  regime  della  ritenuta  alla
fonte  per  adeguarla  al  trattamento  esonerativo  previsto   dalla
direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite; 
     e) disciplina del criterio e delle condizioni  di  deducibilita'
degli  oneri  relativi  alla  partecipazione  e  delle   minusvalenze
risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia. 
     f) emanazione di  disposizioni,  comportanti  disapplicazione  o
revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.