Art. 17. 
                  (Decesso del socio assegnatario). 
   1. Nelle cooperative a proprieta' indivisa, anche non  fruenti  di
contributo  erariale,  al  socio  che   muoia   dopo   l'assegnazione
dell'alloggio  si  sostituiscono,  nella  qualita'  di  socio  e   di
assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli
minorenni ovvero il coniuge separato,  al  quale,  con  sentenza  del
tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto. 
   2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni,  uguale  diritto
e' riservato ai conviventi more uxorio e agli  altri  componenti  del
nucleo familiare, purche' conviventi alla data del decesso e  purche'
in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. 
   3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da
almeno due anni ed  essere  documentata  da  apposita  certificazione
anagrafica od  essere  dichiarata  in  forma  pubblica  con  atto  di
notorieta' da parte della persona convivente con il socio defunto.