Art. 17. (Decesso del socio assegnatario). 1. Nelle cooperative a proprieta' indivisa, anche non fruenti di contributo erariale, al socio che muoia dopo l'assegnazione dell'alloggio si sostituiscono, nella qualita' di socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero, in sua mancanza, i figli minorenni ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale, sia stato destinato l'alloggio del socio defunto. 2. In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto e' riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare, purche' conviventi alla data del decesso e purche' in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. 3. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorieta' da parte della persona convivente con il socio defunto.