Art. 19. (Patrimonio immobiliare di cooperative a proprieta' indivisa - Acquisizione da parte degli IACP) 1. Per l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da parte degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative a proprieta' indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi istituti specifici contributi pluriennali, utilizzando i contributi statali ad esse attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e nel rispetto della relativa normativa. 2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle co- operative edilizie a proprieta' indivisa o loro sezioni soci per le acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali periodicamente determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprieta' integrata con i coefficienti di vetusta' di cui all'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle iniziative in corso.
Note all'art. 19: - Il testo della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazione alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e' il seguente: "Art. 72. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooper- ative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, o l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statuari di cui al presente comma o se privati. Gli anzidetti mutui a tassi agevolati ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalla casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, fino all'importo massimo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statuari di cui al comma precedente, e fino al 75% negli altri casi. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventera' operante entro centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e cio' purche' l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. La garanzia dello Stato continuera' a sussitere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni. Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 e valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 67 della presente legge. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sara' fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 166/1975 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione di programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale), come sostituito dall'art. 3 della legge n. 513/1977, e' il seguente): "Art. 15.-I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente dall'art. 13, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 e dal citato art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per il rimborso del capitale e di quanto dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, nonche' per il pagamento degli interessi. La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purche' l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso, per i mutui concessi a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile e' trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, all'IACP competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici. Il giudice dispone l'accollo a carico dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La garanzia dello Stato resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato. Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. La garanzia dello Stato diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria o per vizi del procedimento di espropriazione o per effetto di decadenza per qualsiasi titolo della concessione in superficie o della cessione in proprieta' dell'area ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". - Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 3, primo comma, lettera n), della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6. - Il testo dell'art. 20 della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e' il seguente: "Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unita' immobiliare, anno di costruzione e' quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato".