Art. 19.
              (Patrimonio immobiliare di cooperative a
             proprieta' indivisa - Acquisizione da parte
                             degli IACP)
   1.  Per  l'acquisizione,  ai sensi dell'articolo 72 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, da ultimo modificato  dall'articolo  6-bis  del
decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  376,  convertito  in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'articolo  15
della  legge  27 maggio 1975, n. 166, come sostituito dall'articolo 3
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 17 della  legge  5
agosto  1978,  n.  457,  da parte degli istituti autonomi per le case
popolari territorialmente competenti degli immobili delle cooperative
a proprieta' indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa, le
regioni sono autorizzate a concedere ai medesimi  istituti  specifici
contributi  pluriennali,  utilizzando  i  contributi  statali ad esse
attribuiti per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e
nel rispetto della relativa normativa.
   2. Per la determinazione del corrispettivo riconoscibile alle  co-
operative  edilizie  a proprieta' indivisa o loro sezioni soci per le
acquisizioni di cui al comma 1 si applicano massimali  periodicamente
determinati ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo 3
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e successive modificazioni,
vigenti al momento dell'atto di trasferimento in proprieta' integrata
con i coefficienti di vetusta' di cui all'articolo 20 della legge  27
luglio 1978, n. 392.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano anche alle
iniziative in corso.
 
          Note all'art. 19:
             -  Il  testo  della  legge  n.  865/1971  (Programmi   e
          coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme
          sulla espropriazione per pubblica  utilita';  modifiche  ed
          integrazione  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
          1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed  autorizzazione
          di   spesa   per   interventi   straordinari   nel  settore
          dell'edilizia residenziale, agevolata e  convenzionata)  e'
          il seguente:
             "Art.   72.  -  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'
          autorizzato a concedere un contributo nel  pagamento  degli
          interessi  dei  mutui  contratti dai privati, dalle cooper-
          ative e dagli enti pubblici che ottengano, ai  sensi  della
          presente  legge,  le  concessioni  in superficie delle aree
          comprese nei piani  di  zona  per  l'edilizia  economica  e
          popolare.
             Tale  contributo  e'  concesso  nella  misura occorrente
          affinche' i mutuatari non vengano gravati degli  interessi,
          diritti  e  commissioni,  anche  per  la  eventuale perdita
          relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per  oneri
          fiscali  e  vari e per spese accessorie in misura superiore
          al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso del
          capitale, se  enti  pubblici  o  cooperative  a  proprieta'
          indivisa  il  cui statuto prevede il divieto di cessione in
          proprieta' degli  alloggi,  o  l'obbligo  di  trasferimento
          degli  stessi  al competente IACP in caso di liquidazione o
          di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per
          cento, pari al 2 per cento semestrale,  oltre  al  rimborso
          del  capitale,  se cooperative a proprieta' divisa, o prive
          dei requisiti statuari  di  cui  al  presente  comma  o  se
          privati.
             Gli  anzidetti  mutui  a  tassi agevolati ammortizzabili
          entro  il  termine  massimo  di  25  anni,  possono  essere
          concessi  dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e
          dalla casse di risparmio, anche in  deroga  a  disposizioni
          legislative  e  statuarie, fino all'importo massimo del 90%
          della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e  la
          realizzazione   delle   costruzioni  a  favore  degli  enti
          pubblici e delle  cooperative  a  proprieta'  indivisa  che
          abbiano  i requisiti statuari di cui al comma precedente, e
          fino al 75% negli altri casi.
             I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo  grado
          e  usufruiscono  della garanzia integrativa dello Stato per
          il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
             La  garanzia  dello  Stato  diventera'  operante   entro
          centoventi   giorni   dalla   conclusione   dell'esecuzione
          immobiliare nei confronti del mutuatario  inadempiente  ove
          l'istituto  mutuante  dovesse restare insoddisfatto del suo
          credito e cio' purche'  l'istituto  stesso  abbia  iniziato
          l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
             Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato
          graveranno  su  apposito capitolo da istituirsi nello stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'esercizio 1971 e successivi.
             La garanzia dello Stato continuera' a sussitere qualora,
          dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed
          essendo   intervenute  erogazioni  da  parte  dell'istituto
          mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti
          dalla presente legge.
             Per la determinazione e  la  erogazione  dei  contributi
          statali  si  applicano, in quanto compatibili, le norme del
          decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito  nella
          legge  1  novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed
          integrazioni.
             Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato
          il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di
          2 mila milioni per l'anno 1973 e valere sugli  stanziamenti
          previsti  dalla  lettera  a)  dell'art.  67  della presente
          legge.
             Per gli anni successivi, con la  legge  di  approvazione
          del  bilancio  dello  Stato,  sara'  fissato annualmente il
          limite   degli   ulteriori   impegni   da   assumere    per
          l'applicazione del presente articolo".
             -   Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.  166/1975
          (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione di programmi  in
          corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
          minimo   dell'edilizia   residenziale),   come   sostituito
          dall'art. 3 della legge n. 513/1977, e' il seguente):
             "Art.  15.-I  mutui  agevolati  concessi  ai sensi della
          presente legge e dell'art. 72 della legge 22 ottobre  1971,
          n.  865,  usufruiscono della garanzia dello Stato prevista,
          rispettivamente dall'art. 13, del  decreto-legge  2  maggio
          1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27
          giugno  1974,  n.  247  e dal citato art. 72 della legge 22
          ottobre 1971, n. 865, per il rimborso  del  capitale  e  di
          quanto  dovuto  ai  sensi  del  primo comma dell'art. 7 del
          decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n.
          7, nonche' per il pagamento degli interessi.
             La  garanzia  prevista  dal  precedente  comma   diventa
          operante  entro  centoventi  giorni  dalla  data  in cui e'
          risultato infruttuoso almeno il terzo  esperimento  d'asta,
          purche'  l'incanto  sia  stato  fissato  per un prezzo base
          inferiore al credito dell'istituto mutuante. In  tal  caso,
          per  i  mutui  concessi  a  soggetti  diversi  dagli  IACP,
          l'immobile  e'  trasferito,   con   decreto   del   giudice
          dell'esecuzione,  all'IACP  competente  per  territorio, il
          quale provvede a rimborsare allo  Stato  l'onere  sostenuto
          per  effetto  dell'intervenuta operativita' della garanzia,
          secondo modalita' stabilite dal Ministro per il  tesoro  di
          concerto con quello per i lavori pubblici.
             Il  giudice  dispone  l'accollo  a  carico dell'IACP del
          residuo mutuo agevolato.  La  garanzia  dello  Stato  resta
          ferma  per  il  restante  periodo  di  ammortamento  e  per
          l'ammontare non utilizzato.
             Alle abitazioni di cui al secondo comma non si applicano
          le  norme  previste  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
             La  garanzia dello Stato diviene immediatamente operante
          per l'intero credito dell'ente  mutuante  nell'ipotesi  che
          venga   meno   la   garanzia  ipotecaria  o  per  vizi  del
          procedimento di espropriazione o per effetto  di  decadenza
          per  qualsiasi  titolo  della  concessione  in superficie o
          della cessione in proprieta' dell'area ai  sensi  dell'art.
          35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
             -  Per  il  testo  dell'art.  17  della  citata legge n.
          457/1978 si veda in nota all'art. 6.
             - Per il testo dell'art. 3,  primo  comma,  lettera  n),
          della citata legge n. 457/1978 si veda in nota all'art. 6.
             -   Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.  392/1978
          (Disciplina della locazione degli immobili  urbani)  e'  il
          seguente:
             "Art.  20  (Vetusta').  -  In relazione alla vetusta' si
          applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente
          dal  sesto  anno  successivo  a   quello   di   costruzione
          dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
               a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
               b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
             Se    si    e'   proceduto   a   lavori   di   integrale
          ristrutturazione  o  di   completo   restauro   dell'unita'
          immobiliare,   anno   di   costruzione   e'   quello  della
          ultimazione di tali lavori comunque accertato".