ART. 15.
                              Sanzioni
1.  La  mancata  adozione delle misure idonee a garantire il rispetto
dei valori limite di cui all'articolo 3, nonche'  l'inosservanza  del
divieto  di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda
da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli  obblighi  concernenti  l'adozione  delle
misure   di   sicurezza   previste   dai  decreti  emanati  ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la  sanzione  amministrativa
da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3.  A  chiunque  operi  nelle  attivita'  di smaltimento, rimozione e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui  all'articolo  12,
comma  4,  si  applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a
lire 30 milioni.
4.  Per  l'inosservanza  degli  obblighi  di  informazione  derivanti
dall'articolo  9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dispone
la cessazione delle attivita' delle imprese interessate.