Art. 33 
                        (Direzioni centrali) 
  1. Oltre alle  direzioni  centrali  della  direzione  generale  del
dipartimento delle dogane e delle imposte indirette istituite con  il
decreto legislativo  26  aprile  1990,  n.  105,  sono  istituite  le
seguenti direzioni centrali: 
    a) nel dipartimento delle entrate: 
      1) direzione  centrale  per  gli  affari  giuridici  e  per  il
contenzioso  tributario,  che  svolge  funzioni  di   analisi   della
normativa fiscale di competenza del  dipartimento  e  che  adotta  le
iniziative e formula le proposte ritenute necessarie per  migliorarne
la chiarezza, l'efficacia  e  l'equita',  ai  fini  sia  del  gettito
complessivo che della distribuzione equilibrata del prelievo; svolge,
altresi', le funzioni relative alla trattazione degli affari inerenti
al contenzioso tributario; 
      2) direzione centrale per gli affari amministrativi, che svolge
funzioni inerenti alla predisposizione dei modelli di dichiarazione e
certificazione  fiscale,  alla  semplificazione  e  trasparenza   dei
rapporti  con  i  contribuenti,  nonche'  alla   determinazione   dei
coefficienti presuntivi di reddito,  utilizzando  anche  i  risultati
delle analisi compiute dagli uffici di cui al comma 3 dell'articolo 3
della citata legge n. 358 del 1991; 
      3)   direzione   centrale   per   l'accertamento   e   per   la
programmazione, che svolge le funzioni riguardanti l'accertamento dei
tributi di competenza del dipartimento, secondo i criteri generali di
programmazione dell'attivita' di  controllo;  essa,  in  particolare:
assicura l'efficiente andamento dei servizi preposti all'applicazione
della normativa fiscale; assicura l'efficacia delle attivita' rivolte
a contrastare  e  contenere  il  fenomeno  delle  evasioni;  promuove
l'unificazione e il coordinamento delle procedure di accertamento per
tutti i tributi di competenza; attiva iniziative  per  conseguire  la
massima semplificazione degli adempimenti  formali  e  strumentali  a
carico dei contribuenti; 
      4) direzione centrale per  la  fiscalita'  locale,  che  svolge
funzioni di coordinamento delle attribuzioni  spettanti,  nell'ambito
della loro  autonomia  impositiva,  agli  enti  locali,  al  fine  di
stimolarne, agevolarne ed  omogeneizzarne  le  rispettive  attivita',
anche sulla base delle analisi dei risultati complessivi del prelievo
fiscale generale e della compatibilita' di questo con  gli  obiettivi
di politica tributaria; 
      5)  direzione  centrale  per  la  riscossione,  che  svolge  le
funzioni relative all'attuazione delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  in  materia  di
riscossione dei tributi e di altre entrate  dello  Stato  e  di  enti
pubblici; sono svolte, in tale ambito, le  funzioni  e  le  attivita'
stabilite dal predetto decreto e restano comunque ferme  le  funzioni
consultive attribuite  dall'articolo  3  del  medesimo  decreto  alla
commissione ivi prevista, compresa la relativa segreteria tecnica; 
      6) direzione centrale per i servizi generali,  il  personale  e
l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze  attribuite
al dipartimento dalla citata legge n. 358 del  1991  e  dal  presente
regolamento,  le  funzioni  relative  agli  affari  generali  e   del
personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici  e  delle
risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione  dei  servizi  del
dipartimento e  all'adeguamento  e  semplificazione  delle  procedure
nell'interesse  dei  cittadini  e  dei   contribuenti,   nonche'   ai
collegamenti telematici fra gli uffici e fra questi ultimi  ed  altri
organi e soggetti pubblici e privati; 
    b) nel dipartimento del territorio: 
      1) direzione centrale dei servizi tecnici erariali, che  svolge
le funzioni relative: alle attivita' tecnico-economiche  ed  estimali
relative  a   beni   mobili   ed   immobili,   nell'interesse   delle
Amministrazioni dello Stato e  di  enti  pubblici;  alle  prestazioni
tecniche   nel   settore   dei   lavori   edili   ed   idraulici    e
dell'impiantistica; alle infrastrutture e tecnologie  in  materia  di
sicurezza; 
      2) direzione centrale del catasto, dei servizi geotopografici e
della conservazione dei registri immobiliari, che svolge le  funzioni
relative alla conservazione e revisione del catasto, al  rilievo  del
territorio, alla conservazione dei registri immobiliari ed ai servizi
inerenti alla pubblicita' immobiliare; 
      3) direzione centrale  del  demanio,  che  svolge  le  funzioni
relative ai servizi inerenti all'acquisizione,  cessione  e  gestione
produttiva   dei   beni   immobili   dello   Stato,   nonche'    alla
predisposizione ed all'attuazione di  programmi  per  l'acquisto,  la
costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti  a  sede  degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria; 
      4) direzione centrale per i servizi generali,  il  personale  e
l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze  attribuite
al dipartimento dalla citata legge n. 358 del  1991  e  dal  presente
regolamento,  le  funzioni  relative  agli  affari  generali  e   del
personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici  e  delle
risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione  dei  servizi  del
dipartimento stesso e all'adeguamento e semplificazione delle  proce-
dure nell'interesse degli utenti, nonche' ai collegamenti  telematici
fra gli uffici e  fra  questi  ultimi  ed  altri  organi  e  soggetti
pubblici e privati; 
    c)  nella  direzione  generale  degli  affari  generali   e   del
personale: 
      1) direzione centrale per le politiche del personale,  per  gli
studi e l'organizzazione,  che  svolge  le  funzioni  relative:  allo
studio  ed  all'analisi,  tenuto   conto   degli   elementi   forniti
dall'ufficio centrale di cui all'articolo 8,  del  costo  unitario  e
globale del personale dell'Amministrazione finanziaria, in  relazione
alle  condizioni  di   utilizzazione   ed   ai   risultati   forniti;
all'elaborazione di schemi e progetti per  l'impiego  ottimale  degli
addetti  nelle  singole  unita'  operative  dell'Amministrazione,  da
finalizzare alla determinazione  ed  all'aggiornamento  delle  piante
organiche degli  uffici  ed  alla  diminuzione  graduale  del  numero
complessivo  degli  addetti;  ai  rapporti  con   le   organizzazioni
sindacali ed alle attivita' di coordinamento generale o di conduzione
diretta delle forme di contrattazione  previste  dalla  legge  e  non
attribuite espressamente ad altri organi  ed  uffici;  agli  studi  e
all'elaborazione di schemi  di  provvedimenti  normativi  riguardanti
l'ordinamento del personale; all'organizzazione  degli  uffici  della
direzione generale; all'applicazione delle normative contrattuali; 
      2)  direzione  centrale  per  gli   affari   generali   e   per
l'amministrazione del personale, che  svolge  le  funzioni  relative:
agli adempimenti concernenti la redazione dello stato  di  previsione
della spesa ed alla gestione delle  risorse  finanziarie  di  propria
competenza;    all'indirizzo    ed    al    coordinamento    relativi
all'applicazione della normativa riguardante lo stato  giuridico,  il
trattamento economico, le cessazioni dal servizio e  la  liquidazione
del   trattamento   pensionistico;   alle    assunzioni    ordinarie,
obbligatorie  e  straordinarie  di  personale;   all'adozione   degli
specifici provvedimenti, non attribuiti espressamente alla competenza
di altri uffici, in ordine  al  trattamento  giuridico,  economico  e
pensionistico del personale; alla conduzione del  centro  informativo
del personale, nonche'  alla  gestione  automatizzata  del  personale
stesso  e  all'impianto,  coordinamento  e  controllo  dell'attivita'
connessa alle procedure automatizzate. 
  2. L'organizzazione  interna  di  ciascuna  direzione  centrale  e'
stabilita, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3,  con  decreti
del Ministro delle finanze, da emanare  su  proposta  dei  competenti
direttori generali, previo parere dei relativi comitati di gestione e
secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione. 
  3. A ciascuna direzione centrale e' preposto un dirigente  generale
di livello C, con la funzione  di  direttore  centrale.  Ad  uno  dei
direttori centrali per ciascuno dei dipartimenti e per  la  direzione
generale degli affari generali e del personale, e'  attribuita  anche
la funzione di vice direttore generale. Le  direzioni  centrali  sono
articolate  in  servizi  amministrativi  o  tecnici,  ai  quali  sono
preposti  dirigenti  superiori,  e  in  divisioni,  alle  quali  sono
preposti primi dirigenti.