Art. 34 (Attribuzioni dei direttori generali) 1. I direttori generali dei dipartimenti ed il direttore generale degli affari generali e del personale svolgono le funzioni previste da norme legislative e regolamentari, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro ed eseguono le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dei comitati di gestione, ove esistenti. Nell'esercizio delle relative attribuzioni, i direttori generali dei dipartimenti e quello della direzione generale degli affari generali e del personale agiscono secondo i principi di coordinamento indicati dal segretario generale. 2. In particolare, ciascuno dei direttori generali di cui al comma 1 e' responsabile, limitatamente alle rispettive competenze: a) della direzione dell'attivita' complessiva del dipartimento o della direzione generale cui e' preposto; b) della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire; c) della determinazione dei programmi di controllo sull'attivita' dei dipendenti uffici da attuare, in via amministrativa, mediante le direzioni centrali, e, in via di vigilanza e rilevazione diretta, attraverso il servizio ispettivo centrale; d) dello svolgimento dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle direzioni regionali o compartimentali, nonche' di valutazione dei risultati complessivi conseguiti dai dipendenti uffici; e) dell'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel rispetto dei principi di imparzialita' e legalita' della pubblica amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; f) della predisposizione della relazione annuale da rendersi, sentiti, ove previsti, i comitati di gestione, al consiglio di amministrazione in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti. 3. I direttori generali dei dipartimenti promuovono le richieste di parere ai comitati di gestione nelle materie a questi demandate dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 358 del 1991.
Nota all'art. 34: - Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 358/1991 si veda la nota all'art. 4.