Art. 34 
                (Attribuzioni dei direttori generali) 
 1. I direttori generali dei dipartimenti ed  il  direttore  generale
degli affari generali e del personale svolgono le  funzioni  previste
da norme legislative e regolamentari, in attuazione  delle  direttive
impartite dal Ministro ed eseguono le deliberazioni del consiglio  di
amministrazione  e  dei  comitati   di   gestione,   ove   esistenti.
Nell'esercizio delle relative attribuzioni, i direttori generali  dei
dipartimenti e quello della direzione generale degli affari  generali
e del personale agiscono secondo i principi di coordinamento indicati
dal segretario generale. 
 2. In particolare, ciascuno dei direttori generali di cui al comma 1
e' responsabile, limitatamente alle rispettive competenze: 
 a) della direzione dell'attivita'  complessiva  del  dipartimento  o
della direzione generale cui e' preposto; 
 b) della determinazione dei programmi  per  la  realizzazione  degli
obiettivi da perseguire; 
 c) della determinazione dei programmi  di  controllo  sull'attivita'
dei dipendenti uffici da attuare, in via amministrativa, mediante  le
direzioni centrali, e, in via di  vigilanza  e  rilevazione  diretta,
attraverso il servizio ispettivo centrale; 
 d) dello svolgimento dell'attivita' di indirizzo e di  coordinamento
nei confronti delle direzioni regionali o compartimentali, nonche' di
valutazione  dei  risultati  complessivi  conseguiti  dai  dipendenti
uffici; 
 e)  dell'organizzazione   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi, nel  rispetto
dei  principi   di   imparzialita'   e   legalita'   della   pubblica
amministrazione,  secondo  criteri  di   efficienza,   efficacia   ed
economicita',  nonche'  di  rispondenza  del  servizio  al   pubblico
interesse; 
 f)  della  predisposizione  della  relazione  annuale  da  rendersi,
sentiti, ove previsti,  i  comitati  di  gestione,  al  consiglio  di
amministrazione  in  merito  all'attivita'  svolta  ed  ai  risultati
conseguiti. 
 3. I direttori generali dei dipartimenti promuovono le richieste  di
parere ai comitati di gestione nelle materie a questi  demandate  dal
comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 358 del 1991. 
 
          Nota all'art. 34:
          - Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della  citata  legge
          n.  358/1991 si veda la nota all'art. 4.