Art. 35 (Attribuzioni dei direttori centrali) 1. I direttori centrali svolgono le funzioni loro attribuite da norme legislative e regolamentari, attuando le direttive impartite dal Ministro e dal direttore generale, e riferiscono a quest'ultimo sull'andamento del settore cui sono preposti. 2. Ciascuno dei direttori centrali e' responsabile, limitatamente alle rispettive competenze, delle funzioni di: a) impartire le direttive occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti adottati; b) indirizzare, coordinare e controllare l'attivita' dei dipendenti servizi; c) coordinare, dal punto di vista funzionale, l'attivita' delle direzioni regionali o compartimentali, in modo da assicurarne, per quanto riguarda le attribuzioni proprie e quelle spettanti, in via decentrata, agli organi od agli uffici di rispettiva competenza, l'uniformita' di indirizzo; d) disciplinare l'attivita' ed i procedimenti amministrativi e contabili dei servizi, da lui dipendenti, del dipartimento o della direzione generale, in modo da contenerne il costo complessivo di esercizio, in correlazione con i risultati conseguiti; e) predisporre gli elementi di competenza per la redazione della relazione annuale di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 34.