Art. 35 
                (Attribuzioni dei direttori centrali) 
 1. I direttori centrali svolgono  le  funzioni  loro  attribuite  da
norme legislative e regolamentari, attuando  le  direttive  impartite
dal Ministro e dal direttore generale, e riferiscono  a  quest'ultimo
sull'andamento del settore cui sono preposti. 
 2. Ciascuno dei direttori centrali  e'  responsabile,  limitatamente
alle rispettive competenze, delle funzioni di: 
 a)  impartire  le  direttive  occorrenti  per   l'applicazione   dei
provvedimenti adottati; 
 b) indirizzare, coordinare e controllare l'attivita' dei  dipendenti
servizi; 
 c) coordinare, dal punto  di  vista  funzionale,  l'attivita'  delle
direzioni regionali o compartimentali, in modo  da  assicurarne,  per
quanto riguarda le attribuzioni proprie e quelle  spettanti,  in  via
decentrata, agli organi od  agli  uffici  di  rispettiva  competenza,
l'uniformita' di indirizzo; 
 d) disciplinare  l'attivita'  ed  i  procedimenti  amministrativi  e
contabili dei servizi, da lui dipendenti, del  dipartimento  o  della
direzione generale, in modo da contenerne  il  costo  complessivo  di
esercizio, in correlazione con i risultati conseguiti; 
 e) predisporre gli elementi di competenza  per  la  redazione  della
relazione annuale di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 34.