Art. 11. Certificazione per singoli soggetti 1. Per i singoli ovini e caprini o per gruppi di tali animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da parte del servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio uno speciale certificato Mod. R (Serv. Vet.) comprovante che gli animali provengono da un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi sotto controllo dello Stato. 2. Il certificato Mod. R e' valido per quindici giorni dalla data del rilascio.