Art. 11. 
                 Certificazione per singoli soggetti 
  1. Per i singoli ovini e caprini  o  per  gruppi  di  tali  animali
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni viene rilasciato da
parte del servizio veterinario dell'U.S.L. competente per  territorio
uno speciale certificato Mod. R  (Serv.  Vet.)  comprovante  che  gli
animali  provengono  da  un  allevamento  ufficialmente  indenne   da
brucellosi sotto controllo dello Stato. 
  2. Il certificato Mod. R e' valido per quindici giorni  dalla  data
del rilascio.