Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnalamento temporaneo)
1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono
essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante
l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed
autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del codice.
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il
segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e
sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono
assicurare la stabilita' del segnale in qualsiasi condizione della
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni e'
vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o
intralcio per la circolazione.
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera
appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche,
secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati
per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere
coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale
situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di
posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali
permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti
vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i
lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono
essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i
segnali permanenti.
6. In prossimita' della testata di ogni cantiere di durata
superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito
pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di
esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la
disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario
responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono
oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorita'
competente; se il periodo coincide con due giorni festivi
consecutivi, tale termine e' di settantadue ore. In caso di
interventi non programmabili e comunque di modesta entita', cioe' in
tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attivita' di
manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e
di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale, l'ente
proprietario puo' predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici
previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento.
Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere
tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della
circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della
strada.
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade
extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di
quartiere, i lavori devono essere svolti in piu' turni, anche
utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei
periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei
flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente piu' ampia e che
non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei
periodi annuali di minore traffico.
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilita' a seguito di
un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate
deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che
ha determinato il danneggiamento stesso.