Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.) 
             (Segnalamento e delimitazione dei cantieri) 
  1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita' della
circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una  zona
di lavoro o di deposito di materiali, consistono in  un  segnalamento
adeguato alle velocita' consentite ai veicoli, alle dimensioni  della
deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del  cantiere,  al
tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. 
  2.  In  prossimita'  di  cantieri  fissi  o  mobili,  anche  se  di
manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig.  II.383)
corredato da pannello integrativo  indicante  l'estesa  del  cantiere
quando il tratto di strada interessato sia piu' lungo di  100  m.  Il
solo segnale LAVORI non puo' sostituire gli altri  mezzi  segnaletici
previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti  la
sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali. 
  3. Conformemente agli schemi segnaletici di  cui  all'articolo  30,
comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: 
    a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo  di
velocita' (fig. II.50); 
    b) segnali di obbligo: 
    1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 
    2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e);
    3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 
    4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 
    5) passaggi consentiti (fig. II.83); 
    c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386)  e  doppio  senso  di
circolazione (fig. II.387); 
    d) chiusura di una  o  piu'  corsie  (figg.  II.411/a,  II.411/b,
II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure  II.412/a,  II.413/a,
II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c); 
    e) segnali di  fine  prescrizione  (figg.  II.70,  II.71,  II.72,
II.73). 
  4. Se  ne  ricorrono  i  motivi  e  le  condizioni,  devono  essere
utilizzati anche i seguenti segnali: 
    a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali
di  fine  divieto  in  funzione  delle  necessita'  derivanti   dalle
condizioni locali del cantiere stradale; 
    b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); 
    c) strada deformata (fig. II.389); 
    d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); 
    e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); 
    f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore
di fondo giallo. 
  5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali  o  dei  depositi
sulle strade, secondo le necessita' e le condizioni  locali,  sono  i
seguenti: 
    a) le barriere; 
    b) i delineatori speciali; 
    c) i coni e i delineatori flessibili; 
    d)   i   segnali    orizzontali    temporanei    e    dispositivi
retroriflettenti integrativi; 
    e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in  sostituzione
di quelli previsti, purche' preventivamente autorizzati dal Ministero
dei lavori pubblici. 
  6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di  cui  al  comma  5,
lettera e), l'ente  proprietario  o  concessionario  deve  presentare
tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e  la
sicurezza stradale del Ministero dei  lavori  pubblici  indicando  la
necessita' od opportunita' del segnalamento aggiunto o sostitutivo  e
le modalita' di tali  segnalamenti  e  della  loro  apposizione,  con
indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo  deve  essere
apposto.  L'Ispettorato  generale,  se   del   caso,   autorizza   il
segnalamento  in  tempo  utile  e   con   lo   stesso   provvedimento
autorizzatorio  puo'  apportare  modifiche  di  carattere  tecnico  o
temporale.