Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.) (Segnalamento e delimitazione dei cantieri) 1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidita' della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocita' consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. 2. In prossimita' di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia piu' lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non puo' sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali. 3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocita' (fig. II.50); b) segnali di obbligo: 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e); 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 5) passaggi consentiti (fig. II.83); c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387); d) chiusura di una o piu' corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c); e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73). 4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali: a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessita' derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale; b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); c) strada deformata (fig. II.389); d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo. 5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita' e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purche' preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. 6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessita' od opportunita' del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalita' di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio puo' apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.