Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.) 
            (Segnali orizzontali temporanei e dispositivi 
                    retroriflettenti integrativi) 
  1. I segnali  orizzontali  a  carattere  temporaneo  devono  essere
applicati in corrispondenza  di  cantieri,  lavori  o  deviazioni  di
durata superiore a sette  giorni  lavorativi  salvo  i  casi  in  cui
condizioni atmosferiche  o  del  fondo  stradale  ne  impediscano  la
corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di  cui
al comma 6. I  segnali  orizzontali  hanno  lo  scopo  di  guidare  i
conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio  ed  in
prossimita' di anomalie  planimetriche  derivanti  dall'esistenza  di
lavori stradali. 
  2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore  giallo,  devono
essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 5 mm dal  pi-
ano della pavimentazione. 
  3.  Tali  segnali  devono  poter  essere  rimossi  integralmente  e
rapidamente  al  cessare  delle  cause  che  hanno   determinato   la
necessita'  di  apposizione,  senza  lasciare  alcuna  traccia  sulla
pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare  disturbi  o
intralcio alla circolazione. 
  4. I segnali orizzontali da usare  nell'ambito  di  cantieri  e  di
lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e  discontinue
per indicare i margini, la separazione  dei  sensi  di  marcia  e  le
corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di  arresto  nei
sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce  direzionali  o
le iscrizioni  con  la  grafica  e  le  dimensioni  previste  per  la
segnaletica orizzontale permanente. 
  5.  Le  caratteristiche  tecniche  e  di  qualita'  dei   materiali
costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e  dei  dispositivi
retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonche' i  metodi  di
misura  di  dette  caratteristiche,  sono  stabilite   con   apposito
disciplinare tecnico approvato con decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  6. I dispositivi retroriflettenti integrativi devono  essere  usati
in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa
tra due e sei giorni lavorativi. Possono essere usati per  rafforzare
i  segnali  orizzontali  temporanei  in  situazioni   particolarmente
pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono
avere un'altezza superiore  a  2,5  cm.  Sono  applicati  con  idoneo
adesivo  di  sicurezza  alla  pavimentazione,  in  modo  da   evitare
distacchi, in conseguenza della sollecitazione del  traffico.  Devono
poter  essere  facilmente  rimossi  senza  produrre  danni  al  manto
stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30,  comma  5.
La frequenza di posa massima di  tali  dispositivi  e'  di  12  m  in
rettifilo e di 3 m in curva. Altri mezzi di  segnalamento  temporaneo
in aggiunta o in  sostituzione  di  quelli  previsti  possono  essere
impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori  pubblici,  in
conformita' alle direttive da esso impartite. Al riguardo si  applica
la disposizione dell'articolo 31, comma 6.