Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnali orizzontali temporanei e dispositivi
retroriflettenti integrativi)
1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere
applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di
durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui
condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la
corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui
al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i
conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in
prossimita' di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di
lavori stradali.
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono
essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere piu' di 5 mm dal pi-
ano della pavimentazione.
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e
rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la
necessita' di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla
pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o
intralcio alla circolazione.
4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di
lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue
per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le
corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei
sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o
le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la
segnaletica orizzontale permanente.
5. Le caratteristiche tecniche e di qualita' dei materiali
costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi
retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonche' i metodi di
misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi devono essere usati
in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa
tra due e sei giorni lavorativi. Possono essere usati per rafforzare
i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente
pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono
avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo
adesivo di sicurezza alla pavimentazione, in modo da evitare
distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono
poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto
stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5.
La frequenza di posa massima di tali dispositivi e' di 12 m in
rettifilo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo
in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere
impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in
conformita' alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica
la disposizione dell'articolo 31, comma 6.