Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.)
(Visibilita' notturna)
1. La visibilita' notturna dei segnali verticali da utilizzare nei
lavori stradali e' regolamentata nell'articolo 79.
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la
visibilita' notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito
dall'articolo 79, comma 8.
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la
visibilita' notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno
delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente
areico di intensita' luminosa non inferiori a quelli delle pellicole
di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi
dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali
da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di
pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali
orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di detti segnali
sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma
5.
6. Ad integrazione della visibilita' dei mezzi segnaletici
rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa
visibilita', le barriere di testata delle zone di lavoro devono
essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce
fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di
analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di
lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla
lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere
integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate
le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.
9. Le caratteristiche tecniche e di qualita' dei dispositivi
luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8, nonche' i metodi di misura di
dette caratteristiche, sono stabiliti con apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.