Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.)
(Persone al lavoro)
1. Coloro che operano in prossimita' della delimitazione di un
cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attivita' lavorativa, devono essere visibili
sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti
e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata puo' essere utilizzata una
bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di
colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali
fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con
apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.