Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.)
(Veicoli operativi)
1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati
per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento,
devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse,
integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo puo' essere superato (fig.
II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono
essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come
previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve
essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la
massa o l'ingombro devono procedere a velocita' particolarmente
ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con
una o piu' luci gialle lampeggianti.
2. I veicoli operativi, anche se devono compiere lavori manutentori
di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della
pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere
presegnalati con opportuno anticipo:
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383), con
i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto, qualora opportuno, dai
segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384,
II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite e' inferiore a
50 km/h;
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a)
con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di
PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale
incanalamento del traffico a monte.