Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.) 
                         (Veicoli operativi) 
  1. I veicoli operativi, i macchinari e i  mezzi  d'opera  impiegati
per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od  in  movimento,
devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e  rosse,
integrato  da  un  segnale  di  PASSAGGIO  OBBLIGATORIO  con  freccia
orientata verso il lato dove il veicolo puo'  essere  superato  (fig.
II.398). Il pannello e il  segnale  "PASSAGGIO  OBBLIGATORIO"  devono
essere realizzati con pellicola retroriflettente  di  classe  2  come
previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione  deve
essere usato anche dai veicoli che per la  natura  del  carico  o  la
massa o  l'ingombro  devono  procedere  a  velocita'  particolarmente
ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con
una o piu' luci gialle lampeggianti. 
  2. I veicoli operativi, anche se devono compiere lavori manutentori
di  brevissima  durata  quali  la  sostituzione  di  lampadine  della
pubblica illuminazione o rappezzi al manto  stradale,  devono  essere
presegnalati con opportuno anticipo: 
    a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383), con
i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto, qualora opportuno, dai
segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48),  STRETTOIA  (figg.  II.384,
II.385 o II.386), SENSO UNICO  ALTERNATO  (figg.  II.41  e  II.45)  e
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite e' inferiore  a
50 km/h; 
    b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a)
con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a scalare e i segnali di
PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare  l'eventuale
incanalamento del traffico a monte.