Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.) 
                          (Cantieri mobili) 
  1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se e'  caratterizzato
da una velocita' media di avanzamento dei lavori, che puo' variare da
poche centinaia di m/giorno a qualche km/h. 
  2. Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in un: 
    a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato  in  avanti
in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su  un
primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una
distanza  che  consenta  ai  conducenti  una   normale   manovra   di
decelerazione in rapporto  alla  velocita'  che  gli  stessi  possono
mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale
considerata. La segnaletica di preavviso posta  sulla  banchina  (nei
due sensi se necessario) e' costituita generalmente  di  un  cartello
composito  contenente  il   segnale   LAVORI,   il   segnale   CORSIE
DISPONIBILI,  il  pannello  integrativo  indicante  la  distanza  del
cantiere (figg.  II.399/a  e  II.399/b),  ed  eventuali  luci  gialle
lampeggianti. La segnaletica di preavviso  posta  su  un  veicolo  di
protezione anticipata puo' assumere la configurazione di SEGNALE  MO-
BILE DI PREAVVISO (figg. II.400); 
    b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a  terra  e  spostato  in
maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale  assume  la
configurazione  di  SEGNALE  MOBILE  DI  PROTEZIONE  (fig.   II.401),
costituito da un pannello a strisce bianche  e  rosse  contenente  un
segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato
dove puo' essere superata la zona del cantiere ed integrato  da  luci
gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a  forma  di  freccia
orientata come il segnale di passaggio obbligatorio.  La  segnaletica
"sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con
coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci  gialle
lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE puo'  essere  sistemato
su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato  dal  veicolo
stesso, ovvero posto su un secondo  veicolo  di  accompagnamento.  Il
segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti  se  il
cantiere  mobile  puo'  presentarsi  all'improvviso  ai  veicoli  che
svoltano. I segnali installati sui veicoli devono  essere  realizzati
con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui  all'articolo  79,
comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri  mobili,  se  essa
rimane aperta al traffico. 
  3. In tutte le fasi non operative precedenti o successive  al  loro
impiego, i lampeggiatori del  SEGNALE  MOBILE  DI  PROTEZIONE  devono
essere  disattivati  ed  il  segnale  stesso  deve  essere  posto  in
posizione ripiegata.