Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.)
(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)
1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli
scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti
a difesa della incolumita' dei pedoni che transitano in prossimita'
dei cantieri stessi.
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici,
nonche' il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere,
parapetti, o altri tipi di recinzioni cosi' come previsto
dall'articolo 32, comma 2.
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci
rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50
cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il
perimetro interessato dalla circolazione.
4. Se non esiste marciapiede, o questo e' stato occupato dal
cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare,
della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio puo' consistere in un
marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una
striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere
o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della
carreggiata, come precisato al comma 3.
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo
brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi,
devono essere completamente recintati (fig. II.402).