Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.) 
            (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali) 
  1. La segnaletica di sicurezza  dei  lavori,  dei  depositi,  degli
scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali  accorgimenti
a difesa della incolumita' dei pedoni che transitano  in  prossimita'
dei cantieri stessi. 
  2. I cantieri edili, gli scavi,  i  mezzi  e  macchine  operatrici,
nonche' il loro raggio di azione, devono  essere  sempre  delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare  pedoni,  con  barriere,
parapetti,  o  altri  tipi  di   recinzioni   cosi'   come   previsto
dall'articolo 32, comma 2. 
  3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci
rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima  di  50
cm(Elevato  al  Quadrato),  opportunamente  intervallati   lungo   il
perimetro interessato dalla circolazione. 
  4. Se non esiste  marciapiede,  o  questo  e'  stato  occupato  dal
cantiere, occorre delimitare e proteggere un  corridoio  di  transito
pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico  veicolare,
della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio puo' consistere in  un
marciapiede temporaneo costruito sulla  carreggiata,  oppure  in  una
striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da  barriere
o  da  un  parapetto  di  circostanza  segnalati  dalla  parte  della
carreggiata, come precisato al comma 3. 
  5. Tombini e ogni tipo di  portello,  aperti  anche  per  un  tempo
brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi,
devono essere completamente recintati (fig. II.402).