Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.) 
                        (Accessi in generale) 
  1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: 
    a) le immissioni di una strada  privata  su  una  strada  ad  uso
pubblico; 
    b) le immissioni per veicoli da  un'area  privata  laterale  alla
strada di uso pubblico. 
  2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a  raso,
accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso  e
per quelli a livelli sfalsati valgono le  corrispondenti  definizioni
di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli  accessi  misti
presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di
quelli a livelli sfalsati.