Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.) (Accessi in generale) 1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. 2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.