Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.)
(Accessi in generale)
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso
pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla
strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso,
accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e
per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni
di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli accessi misti
presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di
quelli a livelli sfalsati.