Art. 45 (art. 22 Cod. Str.) (Accessi alle strade extraurbane) 1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati. 2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. 3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purche' realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. 4. Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada. 5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia visibilita' della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo. 6. L'ente proprietario della strada puo' negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidita' della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilita' per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice. 7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza. 8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. 9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dall'ente proprietario della strada per la sola zona insistente sulla strada; al privato spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente sulla proprieta' privata. Le spese per la manutenzione degli accessi privati sono a carico dei titolari dell'accesso anche per la parte cui provvede direttamente l'ente proprietario della strada.