Art. 45 (art. 22 Cod. Str.)
(Accessi alle strade extraurbane)
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi
privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a metri
1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi
privati purche' realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro,
misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
4. Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova
costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali
da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il
collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei
luoghi e l'andamento della strada consentono la piu' ampia
visibilita' della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di
strada in rettilineo.
6. L'ente proprietario della strada puo' negare l'autorizzazione
per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di
quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando
ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e
fluidita' della circolazione e particolarmente quando trattasi di
accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di
tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni qualvolta
non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della
visibilita' per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del
codice.
7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in zone
orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni
di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con
materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da
evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque
sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero
tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire
dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dall'ente proprietario
della strada per la sola zona insistente sulla strada; al privato
spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente sulla
proprieta' privata. Le spese per la manutenzione degli accessi
privati sono a carico dei titolari dell'accesso anche per la parte
cui provvede direttamente l'ente proprietario della strada.