Art. 45 (art. 22 Cod. Str.) 
                  (Accessi alle strade extraurbane) 
  1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati. 
  2. Nelle strade  extraurbane  principali  sono  consentiti  accessi
privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore  a  metri
1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. 
  3. Nelle strade  extraurbane  secondarie  sono  consentiti  accessi
privati purche' realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro,
misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. 
  4.  Le  strade  extraurbane  principali  e  secondarie   di   nuova
costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali
da consentire l'eventuale inserimento di strade di  servizio  per  il
collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada. 
  5. Gli accessi  devono  essere  localizzati  dove  l'orografia  dei
luoghi  e  l'andamento  della  strada  consentono   la   piu'   ampia
visibilita' della zona di svincolo  e  possibilmente  nei  tratti  di
strada in rettilineo. 
  6. L'ente proprietario della strada  puo'  negare  l'autorizzazione
per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione  di
quelli esistenti o  per  la  variazione  d'uso  degli  stessi  quando
ritenga che da essi  possa  derivare  pregiudizio  alla  sicurezza  e
fluidita' della circolazione e  particolarmente  quando  trattasi  di
accessi o diramazioni esistenti o da istituire in  corrispondenza  di
tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonche' ogni  qualvolta
non  sia  possibile  rispettare  le  norme  fissate  ai  fini   della
visibilita' per le intersezioni di cui agli  articoli  16  e  18  del
codice. 
  7. L'ente medesimo puo' negare l'autorizzazione di accessi in  zone
orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni
di sicurezza. 
  8. Gli  accessi  e  le  diramazioni  devono  essere  costruiti  con
materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in  modo  da
evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque
sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati  per  l'intero
tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50  m  a  partire
dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. 
  9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti  dall'ente  proprietario
della strada per la sola zona insistente  sulla  strada;  al  privato
spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente  sulla
proprieta' privata.  Le  spese  per  la  manutenzione  degli  accessi
privati sono a carico dei titolari dell'accesso anche  per  la  parte
cui provvede direttamente l'ente proprietario della strada.