Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.)
(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)
1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente
proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e
urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in
ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di
frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada
medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea
allo stazionamento dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche
a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione
dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui
all'art. 120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga
direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto
delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere
realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della
proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire
la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di
ingresso.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per
motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi
devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui
al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di
pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze
dall'intersezione.