Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.) 
           (Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile) 
  1. La costruzione dei  passi  carrabili  e'  autorizzata  dall'ente
proprietario della strada nel rispetto  della  normativa  edilizia  e
urbanistica vigente. 
  2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni: 
    a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e,  in
ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo  spazio  di
frenata risultante dalla velocita' massima  consentita  nella  strada
medesima; 
    b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che  sia  idonea
allo stazionamento dei veicoli; 
    c) qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche
a notevole traffico pedonale, deve essere  prevista  una  separazione
dell'entrata carrabile da quella pedonale; 
    d) deve essere  segnalato  mediante  l'apposito  segnale  di  cui
all'art. 120. 
  3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta'  laterale  avvenga
direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel  rispetto
delle  condizioni  previste  nel  comma   precedente,   deve   essere
realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprieta'  laterale.  L'eventuale  cancello   a   protezione   della
proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di  consentire
la sosta, fuori della sede stradale,  di  un  veicolo  in  attesa  di
ingresso. 
  4. E' consentita  l'apertura  di  passi  carrabili  provvisori  per
motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi
devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni  di  cui
al comma 2.  Deve  in  ogni  caso  disporsi  idonea  segnalazione  di
pericolo  allorquando  non  possono  essere  osservate  le   distanze
dall'intersezione.