Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
 
                              SCALFARO 
 
                                      AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                           DE LORENZO, Ministro della 
                                  sanita' 
                                     BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI