Art. 37. 
    Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari 
  1. Le somme  costituite  dalla  detrazione  del  5  per  cento  dei
contributi ordinari  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza
fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno  ricevuto
la  detrazione,  con  la  seguente  procedura.  Sono  esclusi   dalla
ripartizione i comuni che avendo il  gettito  dell'I.C.I.  al  4  per
mille superiore all'importo dei  contributi  ordinari  e  perequativi
hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento  minimo  dei
trasferimenti di cui all'articolo 36. 
  2. Il sistema  di  riparto  e'  attuato  stabilendo,  per  ciascuna
amministrazione provinciale e per ciascun comune,  un  parametro  per
miliardo di fondo da distribuire, il quale e'  calcolato  con  idonee
operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle  attribuzioni
teoriche  costituite  dalla  somma  dei  prodotti  delle  unita'   di
determinante per i parametri monetari obiettivi relativi  ai  servizi
indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado  rilevate  a
norma del comma 3, lettera g). 
  3. Per l'operativita' del sistema di calcolo si considerano: 
    a)  le  amministrazioni  provinciali  ripartite  nelle   seguenti
quattro classi: 
    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore  a  400.000
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore  a  400.000
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione superiore  a  399.999
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione superiore  a  399.999
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari; 
    b) i comuni ripartiti nella seguenti cinque classi: 
    comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti; 
    comuni con popolazione da 2.000 a 4.999 abitanti; 
    comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti; 
    comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti; 
    comuni con popolazione oltre 59.999 abitanti; 
    c) per i servizi alle persone,  i  determinanti  derivanti  dalla
popolazione residente e dalle relative classi d'eta'; 
    d) per i servizi al territorio delle amministrazioni  provinciali
i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale,  alla
lunghezza  delle  strade  provinciali,  alla  superficie  lacustre  e
fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale; 
    e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi
alla dimensione territoriale dei centri abitati  ed  alla  dimensione
territoriale extraurbana servita; 
    f) per la definizione dei parametri monetari  obiettivi  relativi
ai determinanti della popolazione e del territorio le spese  correnti
medie  stabilizzate  per  ogni  classe  di   ente,   desumibili   dai
certificati di conto consuntivo ultimi disponibili; 
    g) per le condizioni socio-economiche i determinanti  relativi  a
dati recenti di carattere generale, che siano in  grado  di  definire
condizioni di degrado. Tali determinanti  debbono  essere  utilizzati
per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10
per cento del loro valore; 
    h)  per  servizi  indispensabili  quelli  che  rappresentano   le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che
sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformita'. 
  4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentite  l'ANCI,  l'UPI  e  l'Unione  nazionale  comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM)  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per
il triennio successivo, attraverso il sistema informativo  telematico
del Ministero dell'interno.