Art. 25.
        Strutture tecniche e amministrative dell'Universita'
  1.  Le  strutture  tecniche  e amministrative dell'Universita' sono
definite dal regolamento generale di Ateneo.
  2. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o  delegati
all'esterno  a  imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni
gestionali ed economiche comparative. Per ragioni  eccezionali  o  di
urgenza  debitamente  motivate e' consentito il ricorso a prestazioni
di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo  da  parte  di  terzi
estranei  all'Universita',  quando  non  e'  possibile  avvalersi  di
prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.
  3.  Allo   scopo   di   fornire   adeguato   supporto   tecnico   e
amministrativo,  il  consiglio  di amministrazione puo' deliberare la
costituzione  di  centri  di  servizio  speciali  per  questioni   di
particolare complessita' e di interesse generale, definendone le rel-
ative funzioni, le modalita' operative e la durata.