Art. 25. Strutture tecniche e amministrative dell'Universita' 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Universita' sono definite dal regolamento generale di Ateneo. 2. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate e' consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Universita', quando non e' possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente. 3. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessita' e di interesse generale, definendone le rel- ative funzioni, le modalita' operative e la durata.