Art. 27. Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile 1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce alle strutture organizzative centrali e periferiche autonomia che puo' essere piena o parziale. 2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' riconosciuta ai dipartimenti, ai centri dei servizi interdipartimentali di calcolo e linguistico e puo' essere accordata ad altre strutture che siano complesse per le loro peculiari caratteristiche e le rilevanti dimensioni. 3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta per centri di servizi di dimensioni piu' limitate o a centri di spesa di diversa natura, quali fra l'altro le presidenze delle facolta'.