Art. 27.
          Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
  1.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  riconosce  alle  strutture  organizzative  centrali   e
periferiche autonomia che puo' essere piena o parziale.
  2.  La  piena  autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta    ai    dipartimenti,    ai    centri    dei    servizi
interdipartimentali  di calcolo e linguistico e puo' essere accordata
ad  altre  strutture  che  siano  complesse  per  le  loro  peculiari
caratteristiche e le rilevanti dimensioni.
  3.  L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti
o importi determinati di spesa, e' riconosciuta per centri di servizi
di dimensioni piu' limitate o a centri di spesa  di  diversa  natura,
quali fra l'altro le presidenze delle facolta'.