Art. 71 (a).
   Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
                            loro rimorchi
  1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia  i  vari  aspetti  della
sicurezza  della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono  soggette
ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
  2.  Il  Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con
il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli
altri  Ministri  quando  interessati,  stabilisce  periodicamente  le
particolari  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  cui  devono
corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici
o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati.
  3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di  concerto  con
gli  altri  Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
  4.  Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  3  si  riferiscano   a
disposizioni   oggetto   di  direttive  comunitarie  le  prescrizioni
tecniche  sono  quelle  contenute  nelle   predette   direttive;   in
alternativa  a quanto prescritto nei richiamati decreti, (( se a cio'
non osta il diritto comunitario, )) l'omologazione e'  effettuata  in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti  o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,  recepiti  dal
Ministero dei trasporti.
(( 5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione    ))
(( generale della M.C.T.C. - sono approvate tabelle e norme di     ))
(( unificazione riguardanti le materie di propria competenza.      ))
  6.  Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a  lire  quattrocentomila.  Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da  lire
duecentomila a lire ottocentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 31 del D.Lgs. n. 360/1993.