Art. 74 (a).
                       Dati di identificazione
  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
    a) una  targhetta  di  identificazione,  solidamente  fissata  al
veicolo stesso;
    b)  un numero di identificazione impresso sul telaio, (( anche se
realizzato con )) una struttura portante o equivalente, riprodotto in
modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
  2. La targhetta  e  il  numero  di  identificazione  devono  essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non  sia  suscettibile  di  sostituzione  durante l'utilizzazione del
veicolo stesso.
  3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o  della
struttura   portante   sia   contraffatto,  alterato,  manchi  o  sia
illeggibile, deve  essere  riprodotto,  a  cura  degli  uffici  della
Direzione  generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e
seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le  modalita'
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche  e le modalita' di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
  5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano  a  disposizioni
oggetto  di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche sono
quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta'
per gli interessati di chiedere, per  l'omologazione,  l'applicazione
delle  corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per  le  Nazioni
Unite  -  Commissione  economica per l'Europa, recepite dal Ministero
dei trasporti.
  6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce,  altera,  cancella  o
rende  illeggibile  la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio, e' punito  con  l'arresto  da  quattro  a
dodici   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  cinquecentomila  a  lire
duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 33 del D.Lgs. n. 360/1993.