Art. 77.
             Controlli di conformita' al tipo omologato
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  procedere,  in
qualsiasi   momento,   all'accertamento  della  conformita'  al  tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per  i
quali  sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita'.
Ha facolta', inoltre, di sospendere  l'efficacia  della  omologazione
dei  veicoli  e  dei  dispositivi o di revocare l'omologazione stessa
qualora dai suddetti accertamenti di  controllo  risulti  il  mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli
accertamenti  e  gli  eventuali  prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
  3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce  reato,  alla
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
  4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.