Art. 80 (a).
                              Revisioni
  1. Il Ministro dei trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  i
criteri,  i  tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore  e  dei  loro
rimorchi,  al  fine di accertare che sussistano in essi le condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che  i  veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti; le revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  8  e
seguenti,  sono  effettuate  a  cura  degli  uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C.. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico  dei
dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei veicoli e che
hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
  2. Le prescrizioni contenute nei decreti  emanati  in  applicazione
del  comma  1  sono  mantenute  in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunita' europea relative al controllo  tecnico  dei
veicoli a motore.
  3.  Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di
cose o ad uso speciale  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore  a  3,5  t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto  delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia.
  4.  Per  i  veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a  nove  compreso  quello  del  conducente,  per  gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva  a  pieno  carico  superiore  a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e  per
i  veicoli  atipici  la  revisione  deve essere disposta annualmente,
salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a  visita  e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
  5.  Gli  uffici  della  Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale  di  cui  all'art.  12,
qualora  sorgano  dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
  6. I decreti  contenenti  la  disciplina  relativa  alla  revisione
limitata  al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
  7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a  motore  o
rimorchi  abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione,  gli
organi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al  competente
ufficio  della  Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del
provvedimento di revisione singola.
 8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in  relazione  a
particolari   e   contingenti   situazioni   operative  degli  uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto  dei
termini  previsti  per  le  revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5  t,  puo'  per
singole   province   individuate  con  proprio  decreto  affidare  in
concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad   imprese   di
autoriparazione  che  svolgono  la  propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione  di
cui  all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (b). ((
Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione
ai  consorzi  e  alle  societa'  consortili,  anche   in   forma   di
cooperativa,  appositamente  costituiti  tra  imprese iscritte ognuna
almeno in una diversa sezione  del  medesimo  registro,  in  modo  da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. ))
  9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di  locali  idonei
al  corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta  o,  in
sua  vece,  il  responsabile  tecnico  devono  essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel  regolamento.  Tali
requisiti   devono   sussistere   durante   tutto  il  periodo  della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio  decreto
le  modalita'  tecniche  e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
  10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della  M.C.T.C.
effettua  periodici  controlli sulle officine delle imprese di cui al
comma 8 e controlli, anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti  a
revisione  presso  le  medesime. I controlli periodici sulle officine
delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'  di
cui  all'art.  19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1 dicembre 1986, n.
870 (c), da personale della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  in
possesso  di  laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili  professionali  corrispondenti  alle  qualifiche
della  ex carriera direttiva tecnica, (( individuati nel regolamento.
)) I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati
in conto corrente postale ed affluire alle entrate  dello  Stato  con
imputazione  al  capitolo  3566  del  Ministero dei trasporti, la cui
denominazione viene  conseguentemente  modificata  dal  Ministro  del
tesoro.
  11.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia piu' in  possesso  delle  necessarie  attrezzature,
oppure  che  le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
  12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con
il  Ministro  del  tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e  dalle
imprese  di  cui  al  comma  8,  nonche' quelle inerenti ai controlli
periodici sulle officine ed ai controlli a  campione  effettuati  dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi
del comma 10.
 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita'
che  saranno  stabilite  con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono  all'ufficio  provinciale  competente   della   Direzione
generale  della  M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione
della  revisione  effettuata  con  indicazione  delle  operazioni  di
controllo  eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte  dell'utente,  al
fine  della  relativa  annotazione sulla carta di circolazione cui si
dovra' procedere entro e non oltre sessanta  giorni  dal  ricevimento
della   carta  stessa.  Effettuato  tale  adempimento,  la  carta  di
circolazione sara' a disposizione presso gli uffici  della  Direzione
generale  della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente.  ((  Fino  ))  alla  avvenuta
annotazione   sulla   carta   di   circolazione   la   certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a  tutti  gli
effetti la carta di circolazione.
  14.  Chiunque  circola  con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del   pagamento   di  una  somma  da  lire  duecentomila  a  lire  ((
ottocentomila. Tale sanzione e' raddoppiabile )) in caso di revisione
omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti (( ovvero nel caso in  cui  si  circoli  con  un
veicolo   sospeso  dalla  circolazione  in  attesa  dell'esito  della
revisione. Da tali violazioni )) discende la sanzione  amministrativa
accessoria  del  ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
  15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle  quali  sia
stato  accertato  da  parte  dei  competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei  termini  e
delle  modalita'  stabiliti  dal  Ministro dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco  di
due  anni  decorrenti  dalla  prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.  revoca
la concessione.
  16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
  17.   Chiunque  produce  agli  organi  competenti  attestazione  di
revisione  falsa  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento  di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da
tale violazione discende la sanzione  amministrativa  accessoria  del
ritiro  della  carta  di  circolazione,  secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  36  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con
          avviso  di   errata-corrige   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.
             (b)  Il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  della legge n.
          122/1992  (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza   della
          circolazione   stradale   e  disciplina  dell'attivita'  di
          autorizzazione) e' il seguente: "1.  Presso ogni camera  di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  e'
          istituito, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge, un registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato  in
          quattro  sezioni,  ciascuna relativa ad una delle attivita'
          di cui al comma 3 dell'art.   1, e in  un  elenco  speciale
          delle imprese di cui all'art. 4".
             (c)  Il  testo  dell'art.  19,  commi 1, 2, 3 e 4, della
          legge n.   870/1986 (Misure  urgenti  straordinarie  per  i
          servizi   della  Direzione  generale  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero  dei
          trasporti) e' il seguente:
             "1.  Le  operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6)
          della tabella 3,  allegata  alla  presente  legge,  possono
          essere  effettuate - a richiesta degli interessati - presso
          le sedi da essi predisposte e con tutte  le  spese  a  loro
          carico.  In  tal caso il personale sara' compensato con una
          indennita' oraria commisurata alla diaria di missione.
             2.  Qualora  i  servizi  vengano  effettuati  oltre   10
          chilometri  dalla  sede  dell'ufficio,  al  personale sara'
          riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita'
          di  missione  ed  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto
          previsti dalle vigenti disposizioni.
             3.   Qualora  i  servizi  di  cui  ai  commi  precedenti
          richiedessero   prestazioni   oltre   il   normale   orario
          d'ufficio,  al personale dovra' essere corrisposto anche il
          compenso per lavoro  straordinario  nella  misura  prevista
          dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei
          richiedenti.
             4.  Per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  cui ai commi
          precedenti il  personale  e'  autorizzato  a  servirsi  del
          proprio  mezzo  di  trasporto  ed  il rimborso delle spese,
          stabilito dalle vigenti norme,  sara'  anch'esso  a  carico
          degli interessati richiedenti".