Art. 32.
      Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette
              Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni
  1.  Gli  uffici  tecnici  di  finanza possono effettuare interventi
presso soggetti che svolgono attivita' di produzione e  distribuzione
di  beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a
fini  diversi  da  quelli  tributari,  l'osservanza  di  disposizioni
nazionali o comunitarie.
  2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18
giugno  1986,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1986, n. 462 (a), si applica anche ai prodotti di  provenienza
comunitaria  che  sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali;
l'assunzione  in  carico,  nei  prescritti  registri,   deve   essere
effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per
la scorta delle singole partite di prodotti.
  3.  Indipendentemente  dall'esercizio  dell'azione  penale  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,  per   le   irregolarita'   ed
infrazioni  alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si
applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni.
  4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere
esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici
di finanza, anche dalla Guardia di finanza.
  5. Il personale del Dipartimento delle dogane e  imposte  indirette
che  espleta  i  servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti
soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo  24  del
regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 (b).
 6.  Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli
articoli 19 e 20 del testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni (c),  i
funzionari  doganali possono svolgere le predette attivita' anche nei
luoghi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto (c).
  7. Alla legge 22 dicembre 1960, n.  1612  (d),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10.  - 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio
segreto  dagli  iscritti   nell'albo   delle   rispettive   direzioni
compartimentali,  durano  in  carica due anni e sono presieduti da un
componente  eletto  tra  i   membri   stessi.   I   componenti   sono
rieleggibili.";
    b)  nell'articolo  13,  primo  comma,  dopo  le parole: "consigli
compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed e' presieduto  da  un
componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono
soppressi.
______________________
   (a)  Il  testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle  sofisticazioni
alimentari),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto
1986, n. 462, e' il seguente:
   "Art. 2. - Gli alcoli metilico,  propilico  ed  isopropilico  sono
soggetti  alla  disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli,
xiloli e per gli  idrocarburi  paraffinici,  olefinici  e  naftenici,
cosi'  come  previsto  dal  decreto-legge  8  ottobre  1976,  n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n.  786,
nonche'  dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
   Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per
il controllo della produzione, del deposito,  della  circolazione,  e
dell'impiego dei prodotti di cui al comma uno.
   E'  vietato  l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico
nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli  che  in  miscela
tra loro.
   Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori
sono puniti con la pena da uno a cinque anni di reclusione. Le stesse
pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati
nel comma tre senza il documento di accompagnamento prescritto, o con
documento falso, alterato o contenente false indicazioni".
   (b) Il testo dell'art. 24  del  regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione  del  nuovo  codice della strada, approvato con D.P.R.  16
dicembre 1992, n. 495,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale , n. 303 del 28 dicembre 1992, e' il seguente:
   "Art.  24  (Segnale  distintivo  e  norme  d'uso). - 1. Il segnale
distintivo, che  i  soggetti  che  espletano  i  servizi  di  polizia
stradale  devono  usare  quando  non  siano  in  uniforme,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del codice, deve essere  conforme  al  modello
nella figura I, 2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
     a)  disco  metallico o di materiale sintetico del diametro di 15
cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce,  avente  la  parte
centrale  di  colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona
circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
     b) al centro del disco lo stemma della  Repubblica  italiana  di
colore nero;
     c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente,
nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4
cm;   eventuale   specificazione  della  direzione  generale,  corpo,
servizio ecc., nella  parte  inferiore  della  corona  circolare,  in
lettere  nere  alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta
su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per
quella inferiore;
     d) manico di metallo o di materiale sintetico di  colore  bianco
lungo  30  cm,  sullo  stesso  e'  inciso  un  numero o matricola che
identifica chi detiene il segnale.
   2. Il segnale distintivo  deve  essere  usato  esclusivamente  per
intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni
di  emergenza,  per  le  segnalazioni  manuali  dirette a regolare il
traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi  consentiti  e'
perseguibile   anche  disciplinarmente  dall'amministrazione  da  cui
dipendono i soggetti di cui al comma 1".
   (c) Si riporta il testo vigente degli articoli 19, 20 e 20-bis del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43:
   "Art.  19  (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e
sui bagagli delle persone). - I funzionari doganali,  per  assicurare
l'osservanza  delle  disposizioni  stabilite  dalle  leggi in materia
doganale e dalle altre leggi la cui applicazione  e'  demandata  alle
dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della
guardia  di  finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi
genere che attraverso la linea doganale in corrispondenza degli spazi
doganali o  che  circolano  negli  spazi  stessi.  Quando  sussistono
fondati  sospetti  di  irregolarita'  i  mezzi  di trasporto predetti
possono essere sottoposti anche  ad  ispezioni  o  controlli  tecnici
particolarmente  accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti
di merci.
   Il  detentore  del  veicolo  e'  tenuto  a  prestare  la   propria
collaborazione  per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando
le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.
   Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche  nei
confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone
che  attraversano  la  linea  doganale  in corrispondenza degli spazi
doganali o che circolano negli spazi stessi".
   "Art. 20  (Controllo  doganale  delle  persone).  -  I  funzionari
doganali,  per  assicurare  l'osservanza delle disposizioni stabilite
dalle  leggi  in  materia  doganale  e  delle  altre  leggi  la   cui
applicazione  e'  demandata  alle dogane, possono invitare coloro che
per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli  spazi  doganali  ad
esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.
   In caso di rifiuto ed ove sussistono fondati motivi di sospetto il
capo  del  servizio puo' disporre, con apposito provvedimento scritto
specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a
perquisizione personale.
   Della perquisizione e' redatto processo verbale  che,  insieme  al
provvedimento  anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore
alla procura della Repubblica competente.
   Il  procuratore  della  Repubblica,  se  riconosce  legittimo   il
provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore".
   "Art.  20-bis  (Visite,  ispezioni  e  controlli fuori degli spazi
doganali). - Le disposizioni dei  precedenti  articoli  19  e  20  si
applicano,  al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia
doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei  confronti
delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque
attraversano  il  confine  terrestre  della  Repubblica  nonche'  nei
confronti  dei  natanti  ed  aeromobili,  dei  relativi  equipaggi  e
passeggeri  e  dei  loro  bagagli quando risulti o sussista motivo di
ritenere che detti  natanti  ed  aeromobili  siano  in  partenza  per
l'estero  ovvero  in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza
dei funzionari doganali  e'  sostituita  quella  degli  organi  della
guardia di finanza".
   (d) Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1960,
n.  1612 (Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere
doganale ed istituzione degli albi del fondo previdenziale  a  favore
degli  spedizionieri  doganali),  cosi'  come modificato dal presente
articolo:
   "Art. 13.  -  E'  costituito,  con  sede  in  Roma,  il  Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio e' composto di
nove  membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei consigli
compartimentali ed e' presieduto da un componente eletto tra i membri
stessi.
   Il  Consiglio  nazionale  dura  in  carica  tre  anni  ed  i  suoi
componenti possono essere rieletti".