Art. 35.
                       Soppressione di imposte
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, sono soppresse le seguenti imposte:
    a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni   di  carattere  legislativo  concernenti  l'imposta  di
fabbricazione dello zucchero,  approvato  con  decreto  del  Ministro
delle  finanze  8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 20 agosto 1924;
    b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine  sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  per  l'imposta  sulla
fabbricazione  del  glucosio,  del  maltosio e delle analoghe materie
zuccherine, approvato con il decreto del  Ministro  delle  finanze  8
luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto
1924;
    c)  imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con-
fine sugli oli di semi, istituita con  l'articolo  2  della  legge  4
agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;
    d)  imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di con-
fine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto
1975, n. 417, e successive modificazioni;
    e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di  con-
fine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-
legge  6  luglio  1974,  n. 258, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 agosto 1974, n.  393, e successive modificazioni;
    f) imposta di consumo  sul  cacao,  sul  burro  di  cacao,  sulle
pellicole  e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;
    g)  imposta  di  consumo  sul  caffe', istituita con l'articolo 1
dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736,  e
successive modificazioni;
    h)  imposte  di  fabbricazione  sugli  apparecchi di accensione e
sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20
aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica
1 ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;
    i)  imposta  erariale  di  consumo  sui  prodotti  audiovisivi  e
cinefotoottici, istituita  con  l'articolo  4  del  decreto-legge  30
dicembre  1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53.
  2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati  previsto
dall'articolo   4   del   decreto-legge  6  ottobre  1948,  n.  1200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n.  1388,
e successive modificazioni (a), e' soppresso dal 1 luglio 1996.
  3.  Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero
detenute in quantita' superiore a  10  tonnellate  alla  data  del  1
gennaio  1993  dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le
disposizioni dell'art. 14. Il rimborso e'  dovuto  sulla  base  delle
istanze  e  della  allegata  documentazione  presentate  entro  il  1
febbraio  1993  all'ufficio  tecnico  di  finanza,   competente   per
territorio.
  4.  E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai
fini del pagamento dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche, dell'imposta lo-
cale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le  modalita'
da  stabilire  con  decreto  del Ministro delle finanze, nella misura
dell'imposta  assolta  sui  prodotti  audiovisivi  e   cinefotoottici
detenuti  per  uso  commerciale  alla  data del 1 gennaio 1993 presso
magazzini  o  esercizi  di  vendita,  quale  risulta  dalla  bolletta
d'importazione  per  i prodotti importati direttamente dall'esercente
oppure nelle seguenti  misure  percentuali  del  prezzo  di  acquisto
corrisposto  dai  rivenditori:  4,94  per  cento per i prodotti della
categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42
per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna  categoria,
marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo.
Possono  usufruire  del  credito  d'imposta  i  soggetti  che abbiano
presentato entro il 1 febbraio 1993 all'ufficio tecnico  di  finanza,
competente  per  territorio,  apposita  istanza anche se prodotta con
riserva di integrazione della relativa documentazione  e  del  valore
complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati
nell'anno  1992.  Non  viene  presa  in  considerazione ai fini della
concessione  del  credito  d'imposta  la  quota  parte  di   giacenza
eccedente  il  20  per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni
infedeli,  volte  ad  ottenere  un  credito  d'imposta  per   importi
superiori  a  quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la
sottrazione   dei   prodotti   all'accertamento   e   al    pagamento
dell'imposta.
  5.  Sono  abrogati  la  legge  26  maggio  1966, n. 344, contenente
disposizioni   sulla   disciplina   del    movimento    del    caffe'
nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e
25  del  decreto-legge  31  ottobre  1980,  n.  693,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1980,  n.  891,   recanti
disposizioni   per   il   pagamento   differito  per  le  imposte  di
fabbricazione,  e  le  disposizioni  incompatibili  con  quelle   del
presente   decreto.   Sono  inoltre  soppresse  le  licenze  previste
all'articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  giugno  1971,  n.  376  (b), e
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1  ottobre
1971,  n.  1198  (c),  ((  e  sono abrogate le disposizioni del regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile
1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti
ed essenze non contenenti  alcole,  destinati  alla  preparazione  di
liquori. ))
 6.  Sugli  apparecchi  di  accensione e relative parti principali di
ricambio e sugli accendigas detenuti per uso  commerciale  alla  data
del  1  gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso
di cui ai decreti del Ministro delle  finanze  22  aprile  1971  (d),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 113 del 6 maggio 1971, e 2
febbraio 1972 (e), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39  dell'11
febbraio  1972,  e'  dovuto  il  rimborso  dell'imposta  assolta  dai
soggetti   interessati   che   abbiano   presentato   all'ispettorato
compartimentale  dei  monopoli  di  Stato, competente per territorio,
istanza di rimborso entro il  15  maggio  1993.  Per  i  distributori
all'ingrosso  di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di
carico e scarico il rimborso dell'imposta  assolta  e'  dovuto  nella
misura  dell'otto  per  cento  dell'imposta  gravante su ogni singola
fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.
  7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze  di
oli  di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del
1 gennaio 1993  in  quantita'  superiore  alle  10  tonnellate  negli
stabilimenti   di   disoleazione,   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100  kg
di  olio  di  semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi
greggio o contenuto nei semi oleosi, e' corrisposto sulla base  delle
istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio
1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
  8.  La  messa  in  libera  pratica  di  residui  di  operazioni  di
importazioni di cacao,  effettuate  fino  al  31  dicembre  1992,  in
sospensione  temporanea della relativa imposta erariale di consumo e'
effettuata, a partire dal 1 gennaio 1993, in esenzione dal  pagamento
della imposta stessa.
_____________________
   (a)  Il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  6  ottobre 1948, n. 1200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n.  1388,
recante:   "Modificazioni  al  regime  fiscale  degli  alcoli  e  del
benzolo), e' il seguente:
   "Art. 4 (Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od  a
essi  parificati).  -  Per  gli  alcoli  e  loro  residui  che  siano
sottoposti a norma  delle  vigenti  disposizioni  a  denaturazione  o
comunque  destinati  ad  essere impiegati, in esenzione d'imposta, in
lavorazioni ammesse all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto  lo
sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli
di   prima  categoria,  o  considerati  tali  agli  effetti  fiscali,
provenienti da qualsiasi materia prima,  un  diritto  erariale  nella
misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro.
   In  sede  di  ridistillazione  degli  spiriti  grezzi  di  seconda
categoria, per portarli ad una  gradazione  non  inferiore  a  quella
prescritta  di  90 per essere sottoposti a denaturazione, e' concesso
l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi  di  lavorazione  entro  il
limite  massimo  dell'1,5  del  quantitativo  di spirito sottoposto a
ridistillazione."
   (b) Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 20  aprile  1971,  n.
163,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n.
376, recante: "Regime fiscale degli apparecchi di accensione":
   "Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per  la
distribuzione  all'ingrosso  e  per  la  vendita  al  pubblico). - La
fabbricazione,  anche  come  semplice   montaggio   di   accenditori,
l'importazione,   la  distribuzione  all'ingrosso  e  la  vendita  al
pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi
di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo  rilascio
di   apposita   licenza   fiscale   da   parte   dell'amministrazione
finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la  persona  cui
viene rilasciata.
   Tali  licenze  sono  valide  per l'anno solare di emissione e sono
rinnovate automaticamente  con  il  pagamento  dei  relativi  diritti
annuali, ove dovuti.
   Oltre  che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e
8 i titolari  delle  licenze  che  non  effettuino  entro  i  termini
prescritti  il  versamento  dei  diritti  dovuti decadono dal rinnovo
della licenza stessa. Essi tuttavia potranno  ottenere  tale  rinnovo
qualora  effettuino  il pagamento entro i successivi quindici giorni;
in  tal  caso  sono  assoggettati  alla  pena  pecuniaria   da   lire
ottantamila a lire ottocentomila.
   Per  il  rilascio  della  licenza  per  la  fabbricazione,  per la
distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico e' dovuto  un
diritto annuale nelle seguenti misure:
     a)  lire 400.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di
accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli
accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
     b) lire 200.000 per la  fabbricazione  degli  accendisigari  per
autovetture;
     c)  lire  100.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti
indicati alle precedenti lettere a) e b);
     d) lire 40.000 per la vendita al pubblico dei prodotti  indicati
alle precedenti lettere a) e b).
   I   fabbricanti   che   provvedono   direttamente   alla   vendita
all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto  di
cui alle lettere c) e d).
   I  rivenditori  di  generi  di  monopolio  non  sono  soggetti  al
pagamento del diritto di cui alla lettera d).
   E' in ogni  caso  vietata  la  fabbricazione,  l'importazione,  la
distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a
scopo  pubblicitario.  Non  costituisce  pubblicita' l'iscrizione sui
medesimi del nome della ditta costruttrice.
   La vendita al pubblico  di  tutti  gli  apparecchi  di  accensione
tascabili,   esclusi   quelli   in   metalli   preziosi   ovvero  con
ornamentazione o rivestimento  in  metalli  preziosi,  e'  effettuata
esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.
   Gli  apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al
precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da  privati
esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d)".
   La  misura  della  pena  pecuniaria di cui al terzo comma e' stata
cosi' elevata dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge  22  febbraio  1983,  n.  52,  nonche'
dall'art.  8  del  D.L.  30  settembre  1989,  n. 332, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
   I diritti annuali di cui al quarto comma sono stati cosi'  elevati
dall'art.  6  del  D.L.  10  gennaio  1983,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52.
   (c) Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1971,  n.
1198, recante il regime fiscale degli accendigas per uso domestico:
   "Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la
distribuzione  all'ingrosso). - La fabbricazione, anche come semplice
montaggio,  l'importazione  e  la  distribuzione  all'ingrosso  degli
accendigas  per  uso  domestico,  anche  se incorporati od annessi ad
altri prodotti,  possono  esercitarsi  soltanto  previo  rilascio  di
apposita  licenza  fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria,
per lo stabilimento,  per  la  ditta  o  per  la  persona  cui  viene
rilasciata.
   Tali  licenze  sono  valide  per l'anno solare di emissione e sono
rinnovate automaticamente  con  il  pagamento  dei  relativi  diritti
annuali, ove dovuti.
   Oltre  che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e
8, i titolari delle  licenze  che  non  effettuino  entro  i  termini
prescritti  il  versamento  dei  diritti  dovuti decadono dal rinnovo
della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere  detto  rinnovo
qualora  effettuino  il pagamento entro i successivi quindici giorni:
in  tal  caso  sono  assoggettati  alla  pena  pecuniaria   da   lire
quarantamila a lire quattrocentomila.
   Per   il  rilascio  della  licenza  per  la  fabbricazione,  e  la
distribuzione all'ingrosso degli  accendigas  per  uso  domestico  e'
dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:
     a)  lire  100.000  per  la  fabbricazione  di  tutti  i  tipi di
accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti con  incorporati  od
annessi accendigas;
     b)   lire   40.000   per  la  distribuzione  all'ingrosso  degli
accendigas per uso domestico  ovvero  dei  prodotti  nei  quali  sono
incorporati od annessi accendigas.
   E'  in  ogni  caso  vietata  la  fabbricazione, l'importazione, la
distribuzione, la  cessione  e  la  vendita  di  accendigas  per  uso
domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, a scopo
pubblicitario.  Non costituisce pubblicita' l'iscrizione sui medesimi
del nome della ditta costruttrice.
   La misura della pena pecuniaria di cui al  terzo  comma  e'  stata
cosi' elevata dall'art. 5 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio  1983, n. 52, nonche'
dall'art. 8 del D.L. 30  settembre  1989,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
   I  diritti annuali di cui al quarto comma sono stati cosi' elevati
dall'art.  6  del  D.L.  10  gennaio  1983,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52.
   (d)  Il  D.M.  22  aprile 1971, reca: "Modalita' di attuazione del
D.L. 20 aprile 1971, n. 163,  concernente  il  regime  fiscale  degli
apparecchi di accensione".
   (e)  Il  D.M.  2 febbraio 1972, reca: "Modalita' di attuazione del
D.P.R. 1 ottobre 1971, n. 1198, concernente il regime  fiscale  degli
accendigas".