Art. 21.
  Gli  enti,  le  associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di  cui
all'articolo  4,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  non  soggetti d'imposta, che effettuano acquisti nella
Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta  in  Italia  quando
l'ammontare   dei  loro  acquisti  abbia  superato  nell'anno  solare
precedente  ovvero  superi  nell'anno  in  corso  il  limite  di   L.
16.000.000.
  Per  importi inferiori l'imposta e' assolta nella Repubblica di San
Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione
per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo  le  modalita'  e  i
termini  previsti  dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 agosto
1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427.