Art. 21. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, non soggetti d'imposta, che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino, corrispondono l'imposta in Italia quando l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il limite di L. 16.000.000. Per importi inferiori l'imposta e' assolta nella Repubblica di San Marino a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.