Art. 30. Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione 1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore. 2. Resta salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
Nota all'art. 30: - La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 90/1990 aggiunge un comma all'art. 19 del D.P.R. n. 636/1972 del seguente tenore: "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica".