Art. 30.
                         Nomina del relatore
               e fissazione della data di trattazione
  1. Se non ritiene di adottare preliminarnente  i  provvedimenti  di
cui  all'art.  27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per
la costituzione delle parti, fissa la trattazione della  controversia
secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
  2.  Resta  salvo  quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito  nella  legge  26
giugno l990, n. 165.
 
          Nota all'art. 30:
             -  La  lettera  a)  del  comma 1 dell'art. 5 del D.L. n.
          90/1990  aggiunge  un  comma  all'art.  19  del  D.P.R.  n.
          636/1972  del seguente tenore: "Almeno una udienza per ogni
          mese e per ciascuna sezione e' riservata  alla  trattazione
          di  controversie  per  le  quali  l'ammontare  dei  tributi
          accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie
          non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza
          per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi'  riservata
          comunque  alla trattazione di controversie nei confronti di
          societa' con personalita' giuridica".