Art. 31. 
                        Avviso di trattazione 
 
  1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data
di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. 
  2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione  sia  stata
rinviata dal presidente  in  caso  di  giustificato  impedimento  del
relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti  o
per esigenze del servizio.