Art. 32.
                 Deposito di documenti e di memorie
  1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi
prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
  2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente
comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie  illustrative  con
le copie per le altre parti.
  3.  Nel  solo  caso  di trattazione della controversia in camera di
consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni
liberi prima della data della camera di consiglio.