Art. 33. 
                 Trattazione in camera di consiglio 
  1. La controversia e' trattata in camera  di  consiglio  salvo  che
almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione  in  pubblica
udienza, con  apposita  istanza  da  depositare  nella  segreteria  e
notificare alle altre  parti  costituite  entro  il  termine  di  cui
all'art. 32, comma 2. 
  2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i
fatti e le questioni della controversia. 
  3. Della trattazione in camera di  consiglio  e'  redatto  processo
verbale dal segretario.