Art. 34.
                   Discussione in pubblica udienza
  1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le
questioni della controversia e quindi il presidente ammette le  parti
presenti alla discussione.
  2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
  3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a
udienza  fissa,  su  istanza  della  parte interessata, quando la sua
difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile
a causa dei documenti prodotti  o  delle  questioni  sollevate  dalle
altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento
sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.