Art. 35. 
                Deliberazioni del collegio giudicante 
  1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione  in  pubblica
udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo  l'esposizione  del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio. 
  2. Quando ne ricorrono i  motivi  la  deliberazione  in  camera  di
consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. 
  3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni  di
cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.  Non
sono tuttavia ammesse sentenze non  definitive  o  limitate  solo  ad
alcune domande. 
 
           Nota all'art. 35:
             - Si riporta il testo degli articoli 276 e seguenti  del
          codice di procedura civile:
             "Art.  276 (Deliberazione). - La decisione e' deliberata
          in segreto nella  camera  di  consiglio.  Ad  essa  possono
          partecipare  soltanto  i  giudici  che hanno assistito alla
          discussione.
             Il collegio, sotto la direzione del  presidente,  decide
          gradatamente  le  questioni  pregiudiziali  proposte  dalle
          parti o rilevabili  d'ufficio  e  quindi  il  merito  della
          causa.
             La  decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a
          votare e' il relatore, quindi l'altro giudice e  infine  il
          presidente.
             Se intorno a una questione si prospettano piu' soluzioni
          e  non  si  forma  la  maggioranza alla prima votazione, il
          presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne
          una,  quindi  mette  ai  voti  la  non  esclusa  e   quella
          eventualmente  restante, e cosi' successivamente finche' le
          soluzioni siano ridotte  a  due,  sulle  quali  avviene  la
          votazione definitiva.
             Chiusa  la votazione, il presidente scrive e sottoscrive
          il  dispositivo.  La  motivazione  e'  quindi   stesa   dal
          relatore,  a  meno che il presidente non creda di stenderla
          egli stesso o affidarla all'altro giudice".
             "Art. 277 (Pronuncia sul  merito).  -  Il  collegio  nel
          deliberare  sul  merito  deve  decidere  tutte  le  domande
          proposte e le relative eccezioni definendo il giudizio.
             Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore
          gli ha rimesso la causa a norma dell'art. 187 primo  comma,
          puo'  limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce
          che per esse soltanto  non  sia  necessaria  una  ulteriore
          istruzione,  e  se  la  loro  sollecita  definizione  e' di
          interesse  apprezzabile  per  la  parte  che  ne  ha  fatto
          istanza".
             "Art.  278  (Condanna generica. Provvisionale). - Quando
          e' gia' accertata la  sussistenza  di  un  diritto,  ma  e'
          ancora  controversa  la quantita' della prestazione dovuta,
          il  collegio,  su  istanza  di  parte,  puo'  limitarsi   a
          pronunciare   con   sentenza   la  condanna  generica  alla
          prestazione,  disponendo  con  ordinanza  che  il  processo
          prosegua per la liquidazione.
             In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre
          su  istanza  di parte, puo' altresi' condannare il debitore
          al  pagamento  di  una  provvisionale,  nei  limiti   della
          quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova".
             "Art.  279  (Forma dei provvedimenti del collegio). - Il
          collegio quando provvede  soltanto  su  questioni  relative
          all'istruzione  della  causa,  senza  definire il giudizio,
          pronuncia ordinanza.
             Il collegio pronuncia sentenza:
              1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di
          giurisdizione o di competenza;
              2) quando definisce il  giudizio,  decidendo  questioni
          pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari
          di merito;
              3)  quando  definisce il giudizio, decidendo totalmente
          il merito;
              4) quando, decidendo alcune delle questioni di  cui  ai
          numeri  1,  2  e  3, non definisce il giudizio e impartisce
          distinti provvedimenti  per  l'ulteriore  istruzione  della
          causa;
              5)   quando,  valendosi  della  facolta'  di  cui  agli
          articoli 103, secondo comma, e 104, secondo  comma,  decide
          solo  alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con
          distinti provvedimenti dispone la separazione  delle  altre
          cause  e  l'ulteriore  istruzione  riguardo  alle medesime,
          ovvero la rimessione al giudice inferiore  delle  cause  di
          sua competenza.
             I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai
          numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.
             I   provvedimenti  del  collegio,  che  hanno  forma  di
          ordinanza, comunque motivati, non possono mai  pregiudicare
          la  decisione  della  causa;  salvo  che  la legge disponga
          altrimenti,  essi  sono  modificabili  e  revocabili  dallo
          stesso   collegio,   e   non  sono  soggetti  ai  mezzi  di
          impugnazione previsti per le sentenze.
             Le ordinanze del  collegio  sono  sempre  immediatamente
          esecutive.    Tuttavia,  quando  sia stato proposto appello
          immediato contro una delle sentenze previste dal n.  4  del
          secondo  comma,  il giudice istruttore, su istanza concorde
          delle  parti,   qualora   ritenga   che   i   provvedimenti
          dell'ordinanza   collegiale   siano  dipendenti  da  quelli
          contenuti  nella  sentenza  impugnata,  puo'  disporre  con
          ordinanza   non   impugnabile   che   l'esecuzione   o   la
          prosecuzione dell'ulteriore istruttoria  sia  sospesa  sino
          alla definizione del giudizio di appello.
             L'ordinanza  e' depositata in cancelleria insieme con la
          sentenza".
            "Art.  280  (Contenuto  e  disciplina  dell'ordinanza del
          collegio).  -  Con  la  sua  ordinanza  il  collegio  fissa
          l'udienza  per  la  comparizione  delle  parti  davanti  al
          giudice istruttore  o  davanti  a  se'  nel  caso  previsto
          dall'articolo seguente.
             Il  cancelliere  inserisce  l'ordinanza nel fascicolo di
          ufficio e ne da'  tempestiva  comunicazione  alle  parti  a
          norma dell'art. 176 secondo comma.
             Per  effetto  dell'ordinanza  il  giudice  istruttore e'
          investito di tutti i  poteri  per  l'ulteriore  trattazione
          della causa".