Art. 16. Disposizioni finali 1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 maggio 1992 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro, ad interim, per i beni culturali e ambientali ANDREOTTI Il Ministro dell'interno SCOTTI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992 Registro n. 54 Beni culturali, foglio n. 211