Art. 31. Mutua assistenza per recupero crediti 1. Il primo comma dell'articolo 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi: a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione; c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione; d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati; e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".