Art. 31. 
                Mutua assistenza per recupero crediti 
  1. Il primo comma dell'articolo 346-quater del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  successive
modificazioni, e' sostituito dal  seguente:  "Le  disposizioni  degli
articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi: 
    a) alle restituzioni, agli interventi ed alle  altre  misure  che
fanno parte del sistema di finanziamento  integrale  e  parziale  del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di  garanzia,  ivi  compresi
gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure; 
    b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo  2,  lettera  a),
della  decisione  70/243/CECA,  CEE,  EURATOM  e  dell'articolo  128,
lettera a), dell'atto di adesione; 
    c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b),  della
decisione richiamata dalla precedente lettera  e  dell'articolo  128,
lettera b), dell'atto di adesione; 
    d)  ai  diritti  di  accisa  che  gravano  sugli  oli   minerali,
sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati; 
    e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei  crediti
sopraindicati.".